Cassazione Civile, Ordinanza n. 10658/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista nei confronti di un'amministrazione regionale per il pagamento del saldo di competenze professionali relative alla progettazione del restauro conservativo e della riqualificazione di un complesso monumentale, nonché per il rimborso di spese per indagini geognostiche. L'amministrazione propose opposizione sostenendo di avere già pagato tutto quanto dovuto; il tribunale revocò il decreto solo in parte e la corte d'appello rigettò l'opposizione, accogliendo l'appello incidentale del professionista e confermando il credito complessivo. In cassazione l'amministrazione dedusse: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non essersi espressa sulla richiesta di ammissione della prova documentale o, in subordine, del giuramento decisorio; 2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ammesso in appello una prova documentale ritenuta indispensabile sulla somma di euro 7.500,00 relativa al rimborso delle indagini geologiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in parte inammissibile e in parte infondato: l'omessa pronuncia non era configurabile, quanto alla richiesta documentale, perché si trattava di istanza istruttoria; inoltre la corte d'appello aveva comunque esaminato il documento e aveva escluso che provasse il pagamento della somma contestata. Quanto al giuramento decisorio, ha osservato che era stato richiesto solo in subordine e che poteva essere ammesso soltanto dopo l'esclusione dei mezzi di prova principali; poiché il documento era stato esaminato e ritenuto non idoneo a provare il pagamento, non vi era ragione di cassare con rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la dedotta violazione di legge non integra di per sé nullità della sentenza, ed è stato comunque ritenuto infondato, poiché il documento era stato ammesso ed esaminato e la parte ricorrente non aveva indicato, in violazione dell'autosufficienza, ulteriori documenti non valutati. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o conclusioni che richiedano una statuizione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, non anche con riguardo alle mere istanze istruttorie.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione per omessa pronuncia o violazione di norme processuali che incidano sulla validità della decisione.
art. 345, comma 3, c.p.c.
La censura sulla prova ammessa in appello è stata ritenuta inidonea a fondare la nullità dedotta e comunque infondata, poiché il documento era stato esaminato dalla corte territoriale.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama il potere di decidere nel merito senza rinvio, in un'ottica di economia processuale, quando la questione di diritto è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale del principio di ragionevole durata del processo, a sostegno della decisione senza rinvio ove possibile.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande, eccezioni o conclusioni di merito, non le istanze istruttorie; la mancata decisione su mezzi di prova va semmai censurata nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o dell'erronea valutazione della prova.
- Il giuramento decisorio richiesto in via subordinata può essere esaminato solo dopo che il giudice abbia escluso, anche implicitamente, l'ammissibilità o la rilevanza dei mezzi di prova principali richiesti dalla parte.
- In presenza di un motivo di gravame omesso ma manifestamente infondato, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La violazione dell'art. 345 c.p.c. deve essere specificamente correlata a un'effettiva preclusione probatoria e non può essere invocata in modo generico quando il documento sia stato in realtà ammesso ed esaminato dal giudice di merito.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di documenti o la mancata valutazione di prove deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione i documenti rilevanti e la loro effettiva produzione nel giudizio di merito.
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