Cassazione Penale, Sentenza n. 17832/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di furto (artt. 56, 624-bis c.p.), deducendo tre motivi: 1) nullità/processuali e vizio di motivazione per presunta assenza dell'imputato al processo di primo grado e per una tardiva "rinuncia" del difensore di fiducia che avrebbe dovuto determinare l'annullamento della sentenza; 2) errore nella valutazione della prova e violazione di legge (art. 47 c.p.) rispetto alla presunta convinzione dell'imputato di avere l'autorizzazione a entrare nel garage del datore di lavoro, e mancata adeguata istruttoria per identificare tale datore di lavoro; 3) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 131-bis c.p.) sulla valutazione dell'abitualità della condotta ai fini della causa di non punibilità, avendo il ricorrente un unico precedente analogo e non i due richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Tushaj).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (primo motivo manifestamente infondato per decorrenza e responsabilità della difesa nel non eccepire tempestivamente la mancata conoscenza del processo; secondo motivo inammissibile perché essenzialmente di merito e privo di prova a discarico), ma ha accolto il terzo motivo. Con riferimento all'art. 131-bis c.p., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Tushaj) secondo cui l'abitualità richiede che l'autore abbia posto in essere almeno due illeciti, oltre a quello in esame; essendo il ricorrente gravato da un unico precedente analogo, la valutazione di abitualità risultava errata. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla declaratoria relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione autonoma delle circostanze del reato (contestazione dell'imputazione principale). Non oggetto di autonoma valutazione decisiva in cassazione.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale del reato di furto aggravato; la condanna per tale fattispecie è stata confermata dalle corti di merito salvo la questione limitata alla causa di non punibilità.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Riferito dalle parti in relazione a presunte nullità processuali: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che giustificassero la nullità per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Invocato come norma procedurale relativa alla nullità e alle forme di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato per carenza di tempestive eccezioni difensive.
art. 107 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla presunta non accettazione del mandato da parte del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto la rinuncia tardiva e non idonea a escludere la conoscenza del processo.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha valutato che i primi due motivi erano inammissibili o manifestamente infondati rispetto alle censure di motivazione e di fatto, mentre il terzo merita accoglimento.
art. 47 cod. pen.
Invocato per la valutazione della convinzione di agire legittimamente: la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse di merito e che la difesa non avesse prodotto prove adeguate (es. testimone) per sostenere l'allegata autorizzazione.
art. 131-bis cod. pen.
Esaminata in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e all'ostatività per 'abitualità': la Corte ha accolto il ricorso perché, secondo l'interpretazione consolidata richiamata, l'abitualità richiede almeno due altri illeciti oltre a quello in esame.
Sezioni Unite, sent. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
Principio nomofilattico applicato: per escludere la causa di non punibilità per tenuità in presenza di presunta 'abitualità' servono almeno due ulteriori illeciti. Nel caso concreto il ricorrente aveva un solo precedente analogo, quindi la valutazione di abitualità era errata.
Massime di principio
- Per contestare la validità della celebrazione del processo in contumacia occorre allegare e documentare circostanze concrete che dimostrino l'incolpevole ignoranza del procedimento; la mera rinuncia tardiva del difensore non basta.
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e una successiva comunicazione/rinuncia tardiva sono indici che possono legittimare la celebrazione del processo in assenza se non viene provata l'incolpevole mancata conoscenza.
- Le censure di merito sulla valutazione probatoria (es. esistenza di un'autorizzazione di terzi) richiedono che la difesa produca elementi o testi a discarico in sede di merito; in Cassazione tali questioni sono spesso dichiarate inammissibili se solo prospettate in fatto.
- Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la giurisprudenza di legittimità richiede che l'abitualità della condotta sia provata con almeno due illeciti ulteriori oltre a quello in esame; un singolo precedente analogo non basta per escludere la causa.
- Se una corte di merito ha errato nell'applicazione di un principio giurisprudenziale consolidato (Sezioni Unite), la Cassazione può annullare limitatamente al punto di errore e rinviare per nuovo giudizio sul profilo specifico.
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