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Sentenza

Sentenza n. 1323/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 295/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 295/2024 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 295/2024 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 16 novembre 2024 e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante la notificazione e la definitività esecutiva del titolo, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con incarico da esercitare nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo e predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è considerato titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche risulta richiamato nella vicenda quale termine previamente decorso prima della proposizione dell'azione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., previamente notificato all'amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza quando l'amministrazione rimanga inadempiente.
  • Accertata l'inottemperanza a un titolo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione e agli organi competenti di eseguire integralmente le statuizioni del titolo entro un termine fissato nella sentenza, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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