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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30035/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento societario)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui erano stati recuperati maggiori ricavi non dichiarati in relazione alla vendita di tre unità immobiliari. L'accertamento si fondava su una serie di indizi presuntivi: scostamento tra prezzi di cessione e valori OMI, incongruenze tra importi dei mutui ipotecari e corrispettivi fatturati, mutui per importi eccedenti il residuo debito dopo acconti e caparre, e incongruenze tra acconti/capparre e mezzi di pagamento risultanti negli atti. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe deciso su profili non dedotti dalla contribuente, in particolare sulla questione dei mutui e delle scritture contabili. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente, assumendo che, espunti i profili relativi ai mutui, la decisione si ridurrebbe a illazioni. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento analitico-induttivo, lamentando che la CTR avesse valutato in modo frammentario gli indizi senza considerarne la complessiva valenza concordante.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il thema decidendum comprendeva proprio la contestazione della valenza probatoria degli indizi posti a base dell'accertamento, anche quelli relativi ad annualità precedente richiamati dall'Amministrazione per il 2007, e che la CTR aveva esaminato specificamente ciascun elemento presuntivo, escludendone la rilevanza. Ha quindi escluso sia la violazione dell'art. 112 c.p.c., sia la motivazione apparente, sia l'erronea applicazione delle regole sulle presunzioni, poiché la valutazione complessiva degli indizi presuppone comunque che ciascun elemento sia preventivamente ritenuto dotato di precisione e gravità; se ogni indizio è ritenuto privo di rilevanza, viene meno la base stessa per la combinazione inferenziale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è violazione quando il giudice si pronuncia sui profili effettivamente dedotti dalle parti, anche se la loro articolazione difensiva richiede di esaminare elementi fattuali e indiziari connessi alle contestazioni svolte.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È invocabile per denunciare nullità della sentenza, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione non era apparente.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è esclusa quando il giudice di merito applica correttamente il metodo di valutazione delle presunzioni e non frammenta indebitamente l'esame degli indizi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo, ma non ritenuto violato dalla CTR.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di accertamento ai fini IVA, senza che ne sia stata ravvisata la falsa applicazione.

  • art. 1098 TUIR

    Richiamato nel ricorso come norma violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 25, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel ricorso come norma violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 6, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel ricorso come norma violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, ma senza esiti favorevoli per la ricorrente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che l'indizio va prima valutato singolarmente per precisione e gravità e poi, se rilevante, complessivamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato su presunzioni, il giudice deve compiere una duplice operazione: prima valutare analiticamente ciascun indizio per verificarne la precisione e la gravità, poi esaminare complessivamente gli indizi residui per accertarne la concordanza e l'idoneità probatoria.
  • La valutazione complessiva delle presunzioni presuppone che ogni singolo elemento sia stato preliminarmente ritenuto dotato di potenziale efficacia probatoria; se il giudice esclude la rilevanza di ciascun indizio, non è tenuto a procedere a una ulteriore combinazione inferenziale.
  • Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza che esamini gli elementi difensivi e indiziari effettivamente introdotti dalle parti, anche quando la contestazione del contribuente sia volta a negare proprio la consistenza presuntiva dei fatti posti a base dell'accertamento.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza affronta separatamente i singoli indizi e spiega, per ciascuno, le ragioni della loro non idoneità probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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