Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30201/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna per indebito utilizzo di carta di credito e dichiarato non doversi procedere per furto aggravato per remissione di querela. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato violazione di legge e mancanza/illogicità di motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica contestata, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a valorizzare la gravità del fatto e i precedenti penali; (2) ha dedotto vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 56-quater l. 689/1981, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare i profili soggettivi rilevanti e si sarebbe basata solo sulla gravità della condotta e sulla recidiva, facendo leva sulle difficili condizioni economiche dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere un diverso e più favorevole bilanciamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; ha inoltre rilevato che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata ex art. 69, comma 4, c.p. impediva il risultato invocato. È invece stato accolto il secondo motivo: il diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria era stato fondato solo sull'incapienza economica dell'imputata, criterio ritenuto non decisivo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato e del recente intervento delle Sezioni Unite, che esclude la possibilità di rigettare la richiesta per la sola prognosi negativa di adempimento riferita alla pena pecuniaria. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della pena sostitutiva, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma invocata per il vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo di ricorso.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    richiamato per affermare che la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è preclusa dalla recidiva qualificata contestata.

  • art. 133 c.p.

    criterio generale di commisurazione richiamato in tema di valutazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

  • art. 56-quater l. 24 novembre 1981, n. 689

    norma sulla conversione/sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, da interpretarsi in coerenza con la finalità rieducativa e con il sistema della legge 689/1981.

  • art. 71 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato come disposizione che disciplina revoca e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento o impossibilità di pagamento al momento dell'esecuzione.

  • art. 56 c.p.

    citato solo nel richiamo alla giurisprudenza sulla questione delle pene sostitutive; non costituisce oggetto diretto della decisione.

  • art. 4-bis ord. pen.

    citato solo incidentalmente nel richiamo giurisprudenziale sulle pene sostitutive; non è oggetto della decisione.

Massime di principio

  • La censura che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere un diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio non è scrutinabile in cassazione quando investe valutazioni discrezionali proprie del giudice di merito e la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva qualificata non può essere svolto in senso favorevole all'imputato quando operi il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.
  • Ai fini della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi ex art. 133 c.p., ma non può fondare il diniego esclusivamente sull'incapienza economica o sulla prognosi di mancato pagamento riferita alla sola pena pecuniaria.
  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la prognosi negativa di adempimento è ostativa solo per le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non per la pena pecuniaria, la quale va valutata anche alla luce della disciplina della conversione e dell'esecuzione prevista dalla legge n. 689 del 1981.
  • Quando il rigetto della sostituzione della pena sia motivato soltanto sulla difficoltà economica del condannato, la decisione non applica correttamente i principi di diritto governanti la pena pecuniaria sostitutiva e va annullata limitatamente a tale punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.