Ordinanza n. 803/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della ordinanza comunale n. 22 del 9.12.2025, notificata a mezzo p.e.c. il successivo 11.12.2025, iscritta al registro delle ordinanze di settore n. 258 del 9.12.2025, con cui il Dirigente del Settore 7- Pianificazione e controllo del territorio - SUE e SUAP ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere edilizie ivi descritte; b) del verbale prot. n. 81885/2025 del 7.11.2025, reso all’esito del sopralluogo del 22.10.2025, richiamato nell’ordinanza comunale n. 2/2025 sub a), di contenuto sconosciuto giacché mai notificato e/o comunicato alla ricorrente; c) ove e per quanto occorra, laddove lesivo degli interessi della ricorrente, dell’ordinanza comunale n. 99 del 13.11.2024, iscritta al registro di settore delle ordinanze n. 11 del 13.11.2024, richiamata nella ordinanza n. 22/2025 sub a), di contenuto sconosciuto e mai comunicata né notificata alla ricorrente; d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, nella parte in cui è lesivo deli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie prive di titoli abilitativi, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che ha disposto la demolizione di determinati immobili e ampliamenti edilizi privi di titoli, insistenti su suoli di proprietà anche della ricorrente. Sono stati contestati, tra l’altro, il verbale di sopralluogo richiamato nell’ordinanza, asseritamente mai notificato o comunicato, l’ulteriore ordinanza comunale presupposta, anch’essa non comunicata, nonché la carenza istruttoria e gli ulteriori vizi degli atti lesivi. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto il rischio di pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la relazione tra gli ampliamenti abusivi e la proprietà del suolo della ricorrente appare evidente, poiché le opere ricadono su suoli di proprietà di vari soggetti, tra cui la ricorrente. Ha inoltre ritenuto infondate le censure di carenza istruttoria, smentite dalla documentazione prodotta dal Comune e dal verbale di sopralluogo del 7 novembre 2025, formato a seguito del sopralluogo del 22 ottobre 2025 e posto a fondamento dell’ordinanza, la cui produzione era stata ordinata in precedenza dal TAR. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato che, trattandosi di ampliamenti aggiuntivi rispetto a manufatti aventi stato legittimo e non interessati dall’ordinanza, l’esecuzione può avvenire senza arrecare danni agli edifici legittimamente assentiti. L’istanza di sospensione è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare; l’istanza di sospensione è stata respinta per l’assenza di adeguato fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’ordinanza di demolizione richiede la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- La contestazione della carenza istruttoria non è fondata quando dagli atti del procedimento, inclusi il verbale di sopralluogo e la documentazione prodotta dall’amministrazione, risultino adeguatamente accertate le opere abusive poste a base dell’ordine di demolizione.
- La relazione tra un ampliamento edilizio abusivo e la proprietà del suolo può risultare evidente quando l’opera priva di titolo ricade sul terreno di proprietà del soggetto destinatario dell’ordinanza.
- Il periculum in mora non sussiste quando l’ordine di demolizione riguarda ampliamenti abusivi autonomamente eseguibili senza incidere sugli edifici legittimamente assentiti e non compresi nell’ordinanza.
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