Cassazione Penale, Ordinanza n. 31024/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 novembre 2025. Il primo ricorso, sottoscritto da un difensore, censurava la qualificazione giuridica dei fatti. Il secondo ricorso, proposto da altro difensore, lamentava il mancato riconoscimento della cosiddetta attenuante "costituzionale" della lieve entità della rapina. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi difettano di specificità: ripropongono censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, e mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Non vengono indicati specifici vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. La Corte ribadisce che non può procedere a una rilettura del materiale probatorio né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
Norme richiamate
art. 618 c.p.p.
non risulta citato espressamente nel testo fornito; non determinabile con certezza
art. 591 c.p.p.
la Corte dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di specificità dei motivi
art. 606 c.p.p.
i motivi non indicano specifici vizi di legittimità, contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
si ribadisce il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, la censura deve indicare puntualmente i profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento delle emergenze processuali su cui si fonda la decisione impugnata.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente e giuridicamente adeguata, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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