Sentenza n. 209/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 2531 del 23/7/2025, di approvazione delle operazioni relative alla selezione per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, con mezzo atipico ai sensi degli artt. 47 e 59 del c.d.s., nella parte in cui l’ha esclusa dalla procedura per difetto dei requisiti di partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 3597 del 28/10/2025, di indizione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, in considerazione del fatto che la precedente selezione era andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione per l’assegnazione di due autorizzazioni per il servizio di trasporto turistico non di linea mediante trenino e successivo nuovo avviso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava la determina comunale che aveva approvato l’esclusione dalla procedura selettiva, motivata dal fatto che il trattore del complesso veicolare risultava, secondo il documento di circolazione prodotto, a uso speciale anziché a uso di terzi. Deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 dell’avviso, sostenendo che l’immatricolazione a uso di terzi fosse una condizione per la circolazione e l’esercizio del servizio, non un requisito di partecipazione, e che comunque il documento recasse già l’indicazione “uso terzi”, sebbene apposta manualmente e munita del timbro della Motorizzazione. Deduceva inoltre difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo lamentava la violazione dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, tipicità e tassatività delle cause di esclusione, assumendo che il Comune avesse interpretato estensivamente una causa di esclusione non prevista dall’avviso. Con motivi aggiunti impugnava il nuovo avviso pubblico, deducendo l’illegittimità della sua indizione mentre erano pendenti i ricorsi contro la prima selezione, l’illogicità e il difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di requisiti più stringenti relativi alla doppia alimentazione dei veicoli, nonché, in via derivata, l’illegittimità del nuovo avviso quale conseguenza dell’illegittima esclusione dalla precedente procedura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto persistente l’interesse alla decisione del ricorso introduttivo, poiché il nuovo avviso era stato indetto sul presupposto che la prima selezione fosse andata deserta per l’assenza dei requisiti in capo a tutti i concorrenti; l’eventuale accoglimento avrebbe quindi imposto all’amministrazione di concludere la procedura originaria. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’uso speciale del veicolo non è incompatibile con l’uso di terzi e che, per un trenino turistico destinato al trasporto remunerato di persone, l’uso di terzi risultava intuitivamente coerente con la destinazione del mezzo. In ogni caso, la carta di circolazione originaria recava già la dicitura “uso terzi”, ancorché apposta manualmente e munita del timbro della Motorizzazione, mentre la documentazione successiva attestava che la rettifica formale era stata ostacolata da problemi informatici. Il requisito dell’immatricolazione a uso terzi costituiva inoltre una condizione per la circolazione del veicolo e non un requisito specifico di partecipazione, non essendo ricompreso nell’elenco dell’art. 9 dell’avviso. La società aveva dunque dimostrato, al momento della domanda, la disponibilità di un complesso veicolare conforme ai requisiti richiesti. L’esclusione è stata giudicata infondata e pretestuosa. Il TAR ha altresì annullato il nuovo avviso, ritenendo che l’accoglimento dell’impugnazione principale ne avesse travolto il presupposto: la precedente selezione non era legittimamente andata deserta per mancanza dei requisiti dei concorrenti. Il Comune della Spezia è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 47 e 59 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Richiamati in relazione alla qualificazione del trenino turistico quale mezzo atipico.
art. 54 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Richiamato per definire i veicoli a uso speciale, muniti di particolari carrozzerie e destinati a specifici impieghi.
art. 82, comma 4, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Richiamato per qualificare l’uso di terzi come utilizzo del veicolo, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
art. 203 d.P.R. 495/1992
Richiamato, unitamente all’art. 54 del Codice della strada, per la nozione di uso speciale del veicolo.
art. 1363 c.c.
Il criterio interpretativo sistematico impone di leggere le clausole dell’avviso nel loro complesso.
art. 1366 c.c.
Il criterio di buona fede orienta l’interpretazione dell’avviso pubblico in caso di ambiguità.
art. 1369 c.c.
In caso di ambiguità deve preferirsi il significato più conveniente all’oggetto della procedura.
art. 1370 c.c.
L’ambiguità delle clausole dell’avviso va risolta privilegiando l’interpretazione più favorevole al concorrente e alla più ampia partecipazione.
D.M. 15 marzo 2007, n. 55
Individua, secondo l’avviso, i requisiti tecnici del complesso veicolare destinato al servizio di trenino turistico.
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 luglio 2007
Richiamata dall’avviso e dalla decisione quale disciplina esplicativa dei requisiti di immatricolazione e circolazione del complesso veicolare.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, un requisito relativo alle condizioni di circolazione o di esercizio del veicolo non può essere trattato come requisito di partecipazione ed essere posto a fondamento dell’esclusione se l’avviso non lo include tra i requisiti specifici richiesti ai concorrenti.
- L’uso speciale di un veicolo non è, di per sé, incompatibile con l’uso di terzi: le due qualificazioni attengono a profili diversi e possono coesistere quando il veicolo, per la sua conformazione, è destinato a uno specifico impiego e viene utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di soggetti diversi dall’intestatario.
- Quando il testo di un avviso pubblico presenta ambiguità, le clausole devono essere interpretate sistematicamente e secondo buona fede, privilegiando il significato coerente con l’oggetto della procedura e l’interpretazione più favorevole alla partecipazione dei concorrenti.
- L’esclusione da una procedura selettiva non può fondarsi su una causa non prevista dalla lex specialis mediante un’interpretazione estensiva o sostanzialmente integrativa dei requisiti di partecipazione.
- L’annullamento dell’esclusione illegittima dalla procedura originaria travolge il successivo avviso pubblico indetto sul presupposto che la prima selezione sia andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti, trattandosi di un presupposto illegittimo dell’azione amministrativa.
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