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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensiva della graduatoria della procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Centro regionale trapianti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria avviata con avviso pubblico del 15.7.2025 pubblicato sul sito internet del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in data 2.2.2026 e successivamente ripubblicata, con correzioni, il 25.3.2026; dei verbali della Commissione n. 1 dell’1.2.2026 n. 5 del 3.3.2026; delle schede individuali di valutazione della ricorrente e del controinteressato, risultato primo in graduatoria; nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti, ivi inclusi i verbali della Commissione n. 2 del 2.2.2026, n. 3 del 2.2.2026 (indicato anche come “Relazione sintetica” e n. 6 del 9.3.2026.

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria rettificata e atti della procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione del Centro regionale trapianti, inclusi i verbali della commissione e le schede individuali di valutazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata seconda nella procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura complessa, ha impugnato la graduatoria originaria e quella successivamente rettificata in autotutela, nonché i verbali e le schede di valutazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento e sviamento, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. In particolare, ha contestato la mancata attribuzione di punteggio per la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, la sopravvalutazione del curriculum del primo classificato, l’erronea valutazione della voce relativa all’incarico ricoperto, delle specializzazioni e delle pubblicazioni, nonché l’omessa considerazione dei soggiorni di studio o addestramento professionale. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, inoltre, l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la graduatoria rettificata non era stata ancora approvata dagli organi aziendali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, disciplinata dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, abbia natura non concorsuale. La procedura è funzionale alla scelta, da parte del direttore generale, di un professionista ritenuto idoneo, nell’ambito di un potere privatistico, senza immissione in servizio, progressione verticale o attribuzione di una posizione funzionale qualitativamente diversa. La fase di nomina, avente carattere dominante, impedisce di frazionare la giurisdizione tra le diverse fasi della procedura. Il Collegio ha ritenuto che la modifica introdotta dalla l. n. 118/2022 non abbia mutato tale conclusione e ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso e, pertanto, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Neppure l’accessibilità dell’incarico a soggetti esterni all’ente è stata ritenuta idonea a radicare la giurisdizione amministrativa. È stata indicata la possibilità di proseguire il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già maturate. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia e dei recenti contrasti interpretativi.

Norme richiamate

  • artt. 15 e 15-ter d.lgs. 502/1992

    La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa [...] ha carattere non concorsuale.

    La procedura di conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso, ma conduce all’attribuzione di una funzione dirigenziale temporanea mediante esercizio di potere privatistico.

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso

    Anche dopo la modifica legislativa del 2022, il conferimento dell’incarico non assume natura concorsuale.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001

    La disposizione sul riparto di giurisdizione relativo alle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni non si applica al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, anche nel testo modificato dalla l. n. 118/2022, non è una procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti pubblici.
  • Le controversie relative sia alla selezione dei candidati sia alla successiva scelta del direttore generale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la fase di nomina ha natura privatistica e carattere dominante rispetto all’intero procedimento; la giurisdizione non può essere frazionata tra le singole fasi.
  • L’accessibilità dell’incarico a soggetti esterni all’ente non trasforma la procedura in un pubblico concorso e non radica, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica, rinnovabile e revocabile, senza determinare né immissione in servizio né progressione verticale; per tale ragione non si applica l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, salve le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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