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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del verbale -OMISSIS-del consiglio di Classe -OMISSIS-dell'Istituto Comprensivo Scolastico Statale di -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale è stata determinata la non ammissione alla classe successiva; per quanto di ragione, della pagella di fine a.s. 2024/25 del -OMISSIS-; per quanto di ragione, della “relazione relativa alla non ammissione alla classe successiva dell'alunno"; di ogni altro atto connesso.

Giustizia amministrativa202501742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione alla classe successiva, connessa pagella e relazione sulla non ammissione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale il privato

La controversia

Lo studente, frequentante la seconda classe della scuola secondaria di primo grado e beneficiario di un Piano didattico personalizzato per disturbi specifici di apprendimento, era stato valutato con insufficienze in più discipline e non ammesso alla classe successiva. I genitori hanno dedotto l'eccezionalità della non ammissione nella scuola secondaria di primo grado, il difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata valutazione dell'intero percorso scolastico e per omessa esplicitazione delle ragioni per cui il periodo estivo non sarebbe stato sufficiente al recupero, nonché l'illegittimità della relazione predisposta dalla coordinatrice perché non allegata né richiamata nel verbale e non espressiva della volontà collegiale. Sono state inoltre dedotte violazioni del Piano didattico personalizzato, con riguardo alle annotazioni sul materiale, alle modalità di valutazione, alle opportunità di recupero e alla concentrazione di più verifiche nelle stesse giornate.

La decisione

Il TAR aveva accolto in sede cautelare la domanda limitatamente al profilo del difetto di istruttoria e motivazione, rilevando la mancata approfondita valutazione dell'intero percorso scolastico dello studente. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, il Consiglio di classe ha rinnovato la valutazione e ha nuovamente deliberato la non ammissione con motivazione più approfondita. Poiché i genitori non hanno impugnato la nuova deliberazione e hanno dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che la deliberazione originaria fosse sorretta da motivazione lacunosa, come già rilevato nell'ordinanza cautelare. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in rito.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel provvedimento per giustificare l'oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'adozione di una misura cautelare, l'amministrazione rinnova il provvedimento impugnato e il ricorrente non impugna il nuovo atto, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il nuovo provvedimento costituisce l'atto attualmente lesivo.
  • La sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione del nuovo provvedimento non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale parte sarebbe risultata vittoriosa sulla domanda originaria.
  • In materia di non ammissione alla classe successiva, la motivazione dell'organo scolastico deve consentire di comprendere l'iter valutativo seguito e deve confrontarsi in modo adeguato con l'intero percorso scolastico dell'alunno; una motivazione lacunosa sotto tale profilo può giustificare la tutela cautelare e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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