Cassazione Penale, Sentenza n. 44485/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata relativa al periodo dal 12/02/2020 al 12/08/2020 perché tale periodo risultava riferito al diverso SIEP n. 1071/2020 e non al titolo in esecuzione (SIEP n. 4319/2019). De Bernardo sosteneva che tra i titoli esisteva il vincolo della continuazione e che, per effetto del cumulo giuridico temperato, la pena complessiva costituisce un unicum: pertanto il periodo già espiato in forza di altro titolo unificato per continuazione doveva essere valutabile ai fini della liberazione anticipata, anche senza un provvedimento formale di cumulo/unificazione amministrativa, fermo restando il divieto di ricalcolo di periodi già utilizzati per precedenti benefici
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo interamente espiato per altra condanna se quel reato è stato unificato per continuazione con il titolo oggetto della domanda, perché la pena complessiva forma un unicum e le pene già espiate incluse in esso possono riprendere vigore ai fini del favor rei. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame nel rispetto di tali principi
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento al principio di unitarietà della pena e al cumulo giuridico applicabile in caso di reati in continuazione: le pene concorrenti, per effetto della continuazione, concorrono a formare una pena complessiva unitaria rilevante anche per l'esecuzione
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza; evocata nel quadro del rito di impugnazione degli atti di esecuzione (reclamo/ordinanza) ma l'interpretazione decisoria insiste sul fatto che l'ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata va valutata alla luce dell'unicità del titolo derivante dalla continuazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 12430/2016 e Sez. 1, n. 11446/2015)
Si richiamano precedenti costanti secondo cui il periodo di pena espiato per altra condanna unificata per continuazione può essere valutato ai fini della liberazione anticipata poiché la pena complessiva costituisce un unicum non ancora interamente eseguito
Massime di principio
- Quando le condanne sono state unificate in sede di cognizione per effetto del vincolo della continuazione, la pena complessiva va considerata come un unico titolo esecutivo ai fini dei benefici premiali (es. liberazione anticipata)
- Non è necessario un provvedimento amministrativo separato di cumulo/unificazione per escludere la valutabilità di periodi già espiati: vale la rilevanza della continuazione riconosciuta in sede di merito
- Si possono computare ai fini del beneficio i periodi già espiati per altra condanna se tali periodi sono entrati a far parte del titolo unico derivante dalla continuazione, sempreché non siano già stati utilizzati per ottenere in precedenza lo stesso beneficio
- In sede di domanda per benefici premiali è utile produrre documentazione che dimostri la riconosciuta continuazione e la determinazione della pena unica (sentenza/ordine di esecuzione) per facilitare il computo dei periodi detentivi
- Se il periodo è già stato conteggiato per ottenere un precedente vantaggio, occorre verificare la presenza di preclusioni al ricalcolo: non è possibile raddoppiare benefici sullo stesso periodo già utilizzato
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