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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza/esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce n.-OMISSIS- pubblicata il 2 luglio 2025, resa in ordine al giudizio di cui al n. R.G.n.1209/2023, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione Sanitaria resistente, di ottemperare e dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini innanzi spiegati, “assegnando il termine entro cui l’esecuzione deve avvenire”; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata oltre il termine assegnato, si sostituisca all’ente resistente; in ogni caso per la declaratoria di nullità di tutti gli atti illegittimi nel frattempo adottati in violazione del giudicato, con richiesta di condanna di controparte alle spese di giustizia;

Giustizia amministrativa202501207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva annullato gli atti relativi al conferimento di incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza esecutiva del TAR Puglia - Lecce, con assegnazione di un termine all’Azienda sanitaria, nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e declaratoria di nullità degli eventuali atti adottati in violazione del giudicato. La sentenza da eseguire aveva annullato la disposizione di servizio con cui i partecipanti non vincitori dell’avviso di mobilità volontaria erano stati convocati per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato e la successiva deliberazione di conferimento di dodici incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario. L’Azienda resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che non fosse stata provata la definitività della sentenza e contestando la validità delle procure. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato che la loro pretesa era stata integralmente soddisfatta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Azienda alle spese.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari dell’Azienda. Quanto alla definitività della sentenza, ha rilevato che l’art. 112 c.p.a. consente l’ottemperanza anche delle sentenze esecutive del giudice amministrativo e che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono esecutive; pertanto, non era necessario provare il passaggio in giudicato, non essendo la sentenza stata sospesa dal Consiglio di Stato. Quanto alla procura, l’eccezione è stata ritenuta non provata, poiché le procure contestate non risultavano allegate agli atti del giudizio. Poiché nel corso del processo la pretesa dei ricorrenti è stata pienamente soddisfatta, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della sua evoluzione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta anche per ottenere l’esecuzione di sentenze esecutive del giudice amministrativo, senza necessità che siano definitive.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La disciplina dell’esecuzione considera anche le decisioni esecutive non sospese.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Le sentenze di primo grado sono esecutive.

    La sentenza amministrativa di primo grado è esecutiva di diritto, salvo sospensione, e può fondare una domanda di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere e determina l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per l’esecuzione di una sentenza di primo grado esecutiva, anche se non è passato in giudicato, purché la sentenza non sia stata sospesa.
  • La sentenza amministrativa di primo grado è esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a.; pertanto, il ricorrente non deve dimostrare il passaggio in giudicato per chiedere l’ottemperanza.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa del ricorrente viene integralmente soddisfatta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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