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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34763/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente, già addetto al lavoro in turnazione, a percepire l'indennità di uscita dal turno prevista dall'art. 26 del CCNL Energia e Petrolio per il periodo 1 febbraio 2016 - 30 maggio 2016. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società al pagamento di euro 1.613,69. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) errata sussunzione della fattispecie nell'art. 26 del CCNL invece che nell'art. 25, comma 14, sostenendo che non vi fosse una vera uscita dal turno ma una temporanea sospensione dell'attività operativa in turno in esecuzione di un accordo sindacale; (2) erronea inclusione nella base di calcolo dell'indennità di uscita dal turno delle cd. indennità speciali, che secondo accordi aziendali non fanno parte della retribuzione né sono utili ai fini TFR; (3) indebita disapplicazione della disciplina negoziale integrativa di ambito nazionale ENI, ritenuta dalla società derogatoria rispetto all'art. 26 del CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato che la fattispecie concreta rientra nell'art. 26 del CCNL, perché il lavoratore era uscito dal turno per un periodo determinato e non si trattava di un mero impegno occasionale in attività non in turno ai sensi dell'art. 25, comma 14. Ha inoltre affermato che, ai fini del calcolo dell'indennità di uscita dal turno, vanno considerate tutte le somme percepite in correlazione al lavoro in turno, incluse le indennità speciali, indipendentemente dalla loro qualificazione tecnica come retributive o meno. Ne consegue che gli accordi aziendali invocati non limitano il contenuto dell'art. 26. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 CCNL Energia e Petrolio

    "È prevista l'uscita dal turno al verificarsi delle seguenti condizioni: - decisione della direzione aziendale; - permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave malattia che comporti l'utilizzo in attività non in turno. Per i lavoratori a più alta anzianità di attività prestata in turno, verrà riconosciuto ad personam un importo in cifra, secondo la seguente tabella, calcolato sulla media dei compensi complessivi dei tre anni precedenti, percepiti per lavoro in turno, a titolo di indennità e maggiorazioni delle quote orarie [...]"

    Disciplina un'ipotesi di uscita dal turno anche temporanea; la base di calcolo comprende tutte le somme percepite in correlazione con il lavoro in turno, non solo quelle tecnicamente retributive.

  • art. 25, comma 14, CCNL Energia e Petrolio

    "nei casi di addestramento/formazione, permessi sindacali e di impegno del turnista in attività giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale. In assenza di regolamentazione aziendale, per tali fattispecie verrà riconosciuta la maggiorazione del 12,5% [...]"

    Si applica ai casi di impegno occasionale del turnista in attività non in turno, con permanenza della qualifica e del regime di turnazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico sistematico per l'interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare le clausole collettive alla luce della loro portata non limitativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la riserva del collegio di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato quale presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una clausola collettiva che preveda un'indennità per l'uscita dal turno, occorre distinguere l'ipotesi di mera assegnazione occasionale del turnista ad attività non in turno dalla cessazione, anche temporanea, del lavoro in turno; solo quest'ultima integra la fattispecie indennizzabile.
  • Quando il contratto collettivo collega il calcolo di un emolumento ai "compensi" percepiti per lavoro in turno, il criterio selettivo delle voci da includere non è la loro qualificazione formale come retributive, ma il nesso funzionale con la prestazione resa in regime di turnazione.
  • Una disciplina collettiva speciale che tutela il lavoratore uscente dal turno può estendere la base di calcolo a tutte le somme corrisposte in ragione della turnazione, anche se la contrattazione aziendale le esclude dalla retribuzione o dal TFR, purché tale esclusione non incida sul contenuto letterale e sistematico della clausola speciale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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