Cassazione Penale, Sentenza n. 24863/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione del presofferto e dell'esecuzione della pena ai fini del riconoscimento dei benefici penitenziari. Lamentava vizio di motivazione e violazione dell'art. 657 commi 1 e 4 c.p.p., sostenendo che la decorrenza della pena non era stata calcolata correttamente rispetto ai periodi di custodia cautelare, e ha fatto riferimento a dati DAP da cui emergerebbero 34 giorni di presofferto per il secondo omicidio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse acquisito il verbale di notifica del provvedimento di custodia cautelare (che attestava l'arresto in data 27/01/2012 per il secondo omicidio) e che tale documento smentisse le ricostruzioni difensive precedenti. Ha inoltre osservato che l'estratto DAP non è idoneo a collegare date di ingresso/uscita carceraria ai singoli fatti-reato e dunque non sostituisce la notifica acquisita. Il ricorso è stato pertanto ritenuto meramente riformulativo e privo di elementi nuovi idonei a scalfire la decisione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
La Corte ha applicato il principio procedurale secondo cui il Giudice dell'esecuzione deve acquisire e valutare documenti certi necessari per determinare la decorrenza della pena; l'ordinanza è stata ritenuta coerente con i documenti ufficiali acquisiti (verbale di notifica della custodia cautelare) e non viziata per il solo fatto che la difesa proponeva ricostruzioni alternative fondate su estratti DAP privi di collegamento ai singoli reati.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione del periodo di pena, la difesa deve produrre documentazione probatoria idonea a collegare specifiche date di detenzione cautelare ai singoli fatti-reato; semplici estratti DAP con date di ingresso/uscita possono essere insufficienti se non collegati formalmente ai provvedimenti cautelari.
- Il Giudice dell'esecuzione può acquisire d'ufficio documenti ufficiali (es. verbali di notifica di misure cautelari) e basare la propria decisione su tali documenti quando essi smentiscono le ricostruzioni difensive.
- La riformulazione di argomentazioni già valutate in precedenza, senza nuovi elementi probatori certi, rischia l'inammissibilità del ricorso per carenza di novità o per non aver scalfito la motivazione del provvedimento impugnato.
- In fase di rinvio e di esecuzione, il confronto tra documenti amministrativi (DAP) e provvedimenti giudiziari richiede attenzione: prevale il documento che attesta formalmente la misura cautelare collegata al reato rilevante.
- Per contestare con successo una decisione sull'esatta decorrenza della pena è necessario proporre prove documentali che dimostrino un errore netta nel computo dei periodi di detenzione; altrimenti il giudice può legittimamente respingere la richiesta e condannare alle spese.
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