Ordinanza n. 14/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di rigetto dell’iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo, di cui alla legge 94/2009 e D.M 06.10.2009 richiesto dal titolare della -OMISSIS- in data -OMISSIS-, rigetto notificato in data -OMISSIS- dalla Questura di Pistoia al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Esito
Favorevole al ricorrente (addetto ai servizi di controllo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’iscrizione nell’elenco prefettizio, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego era fondato sul parere ostativo della Questura, che richiamava un comportamento violento tenuto dal ricorrente in occasione di un fatto risalente nel tempo e posto a fondamento di un procedimento penale definito con assoluzione per prescrizione del reato, nonché sulla ritenuta mancanza del requisito, oggetto di valutazione discrezionale, della buona condotta. Il ricorrente ha contestato l’insufficiente valutazione della vicenda, evidenziando la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza penale, dalla quale emergeva il suo tentativo di evitare la rissa e la reazione violenta, non sfociata in lesioni, posta in essere dopo essere stato ferito e con finalità difensiva. È stata inoltre dedotta la mancata considerazione del lungo periodo durante il quale il ricorrente aveva svolto le mansioni di addetto ai servizi di controllo senza sostanziali contestazioni e senza comportamenti violenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare mediante una misura propulsiva di riesame, ritenendo che il parere ostativo e il diniego avessero esercitato la discrezionalità in modo non adeguatamente ponderato. In particolare, l’amministrazione non aveva considerato né il significativo tempo trascorso dall’episodio, né la ricostruzione del fatto risultante dalla sentenza penale, che valorizzava la condotta difensiva del ricorrente e l’assenza di lesioni, né il successivo lungo periodo di esercizio dell’attività senza contestazioni o condotte violente. L’amministrazione è stata quindi onerata di riesaminare l’atto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, applicando i criteri indicati in motivazione. È stata fissata una camera di consiglio per verificare l’adempimento. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Richiamata quale fonte dell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
D.M. 06.10.2009
Richiamato quale disciplina dell’iscrizione nell’elenco prefettizio e dei relativi requisiti.
Applicato per la tutela cautelare; la domanda è stata accolta mediante ordine di riesame dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nell’esercizio della discrezionalità amministrativa diretta a valutare la buona condotta richiesta per l’iscrizione in un elenco prefettizio, l’amministrazione deve ponderare concretamente la gravità e l’effettiva dinamica dei comportamenti pregressi, senza limitarsi al richiamo dell’episodio o del procedimento penale.
- La valutazione della buona condotta deve tenere conto del tempo trascorso dal fatto, poiché la risalenza dell’episodio può incidere sulla sua attualità e sulla capacità di rappresentare l’inaffidabilità del richiedente.
- Quando un procedimento penale è stato definito con assoluzione per prescrizione, l’amministrazione non può prescindere dalla ricostruzione concreta del fatto contenuta nella sentenza penale, dovendo considerare anche gli elementi favorevoli all’interessato e la finalità difensiva della condotta.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità per l’iscrizione nell’elenco degli addetti ai servizi di controllo, assume rilievo il successivo svolgimento dell’attività per un lungo periodo senza sostanziali contestazioni né ulteriori comportamenti violenti.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare una tutela propulsiva disponendo il riesame dell’atto quando la valutazione discrezionale dell’amministrazione risulti carente per omessa ponderazione di elementi rilevanti, senza sostituirsi all’amministrazione nella decisione finale.
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