Cassazione Penale, Sentenza n. 29378/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato la sentenza del G.I.P. che aveva assolto Duchino per il reato previsto dall'art. 186 C.d.S. ritenendo inutile il prelievo ematico (da cui risultava un tasso di 2,64 g/l) perché effettuato senza il previo avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il G.I.P. aveva escluso utilizzabilità dell'accertamento ematico e, ritenuta mancante l'unica prova a carico, aveva prosciolto l'imputato. La Procura ha dedotto che il G.I.P. ha applicato un criterio non consentito nel procedimento in cui era stata richiesta l'emissione del decreto penale di condanna, ossia che il proscioglimento non poteva essere motivato sulla base delle categorie previste dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ma soltanto sulle ipotesi tassative dell'art. 129 cod. proc. pen.; inoltre ha sostenuto che lo stato di ebbrezza poteva emergere anche da elementi sintomatici diversi dall'esame ematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che il G.I.P., investito della richiesta di decreto penale di condanna, può pronunciare proscioglimento solo per le ipotesi tassative dell'art. 129 cod. proc. pen. e non sulla base della insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2. Ha inoltre richiamato che lo stato di ebbrezza può essere desunto da elementi sintomatici oltre che dall'accertamento ematico. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del G.I.P. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Como per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 459 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al potere del G.I.P. di decidere quando investito della richiesta di decreto penale; la Corte ha valutato la correttezza dell'uso di tale procedura e delle conseguenti pronunce
art. 186 Codice della Strada
Norma sostanziale contestata (guida in stato di ebbrezza) i cui elementi possono essere provati anche con accertamenti ematici o con elementi sintomatici rilevabili dagli atti
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce le ipotesi tassative in cui il G.I.P., investito della richiesta di decreto penale, può pronunciare proscioglimento; la Corte ha ribadito il carattere limitativo di tali ipotesi
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'avviso al soggetto sottoposto ad accertamenti della facoltà di farsi assistere da difensore; la sua omissione può rendere inutilizzabile l'accertamento ematico, ma tale inutilizzabilità non determina automaticamente il proscioglimento nel procedimento con richiesta di decreto penale se sussistono altri elementi di prova
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il proscioglimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ha chiarito che tale profilo non può essere autonomamente invocato dal G.I.P. quando è in gioco la procedura di cui all'art. 129 (decreto penale)
Massime di principio
- Quando il giudice è investito di una richiesta di decreto penale di condanna, può pronunciare proscioglimento solo per le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 129 c.p.p.; non può utilizzare la causa di proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p.
- La mancata informazione all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore durante il prelievo ematico può rendere l'accertamento inutilizzabile, ma tale inutilizzabilità non impone automaticamente il proscioglimento nel contesto della procedura per decreto penale se esistono altri elementi sintomatici o probatori dello stato di ebbrezza
- Il pubblico ministero ha la possibilità, con il ricorso per cassazione avverso un proscioglimento predibattimentale, di censurare vizi di motivazione e di richiamare l'attenzione sulla valutazione compiuta delle fonti probatorie
- Lo stato di ebbrezza può essere provato non solo mediante esami strumentali (es. esame ematico) ma anche attraverso riscontri clinici e comportamentali annotati dagli operatori di polizia e sanitari; la valutazione complessiva delle prove compete al giudice del merito se il procedimento prosegue
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