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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36560/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da più avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in via sintetica, ai fini IRPEF e addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Prima della decisione, la difesa del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Avvocatura erariale, sul presupposto dell'avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni nella l. 225/2016, con accettazione da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    La definizione agevolata della lite è posta a fondamento della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio.

  • l. 225/2016

    Norma di conversione del d.l. 193/2016 richiamata per la definizione agevolata della lite.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente notificata e accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
  • La definizione agevolata della lite può costituire il presupposto sostanziale della rinuncia al ricorso e portare alla chiusura del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il giudizio tributario si estingue per rinuncia, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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