Cassazione Penale, Sentenza n. 25908/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Russo nei confronti della GUP dott.ssa Irene Giani. Il ricorrente sosteneva che la giudice, oltre a svolgere le funzioni di GUP nel procedimento n.978/2022 RGNR (rito abbreviato), aveva anche assunto la qualifica di GIP emettendo l'ordinanza cautelare n.39/2023 nei confronti del coimputato Bruzzaniti Bartolo per i medesimi fatti. Perciò, secondo Russo, la giudice aveva già compiuto una valutazione di gravità indiziaria sulla stessa regiudicanda, determinando incompatibilità ai sensi dell'art.34 cod. proc. pen., comma 2-bis e relativa giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art.34 cod. proc. pen. e le sue interpretazioni costituzionali trovino applicazione solo quando il giudice abbia già esercitato funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda, ossia il medesimo fatto storico soggetto a una valutazione contenutistica non meramente formale. Nel caso concreto la posizione del ricorrente è distinta rispetto a quella del coimputato: le condotte sono scindibili e non sono stati allegati elementi comuni tali da configurare identità della regiudicanda. Le cause di incompatibilità e ricusazione sono di stretta interpretazione e non si estendono a situazioni in cui il giudice abbia operato su altri concorrenti per atti separati. Di conseguenza l'istanza di ricusazione era infondata; il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
La norma tutela l'imparzialità del giudice; secondo la Corte la sua applicazione richiede che il giudice si sia già pronunciato sulla stessa regiudicanda (identico fatto storico) con valutazioni contenutistiche e non si estende automaticamente a precedenti interventi su altri concorrenti o fatti separabili.
art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di incompatibilità per interventi precedenti del medesimo giudice; la Corte ha però escluso la sua applicabilità nel caso in esame perché mancava l'identità della regiudicanda e una valutazione contenutistica precedente sul medesimo fatto.
art. 37 comma 1 lett. b cod. proc. pen.
Richiamato in via di confronto dalle parti; la Corte osserva che la fattispecie dedotta non rientra tra quelle previste da questa norma, trattandosi di casi di ricusazione che richiedono profili diversi.
Corte Costituzionale, pronunce citate (es. sent. 24.4.1996 n.131; 20.5.1996 n.155; n.371/1996; n.308/1997; n.241/1999; n.283/2000)
La giurisprudenza costituzionale è richiamata per precisare che l'incompatibilità deriva dall'aver già svolto funzioni giurisdizionali sulla medesima regiudicanda (identico fatto storico), anche se la responsabilità è stata valutata incidentalmente in giudizi contro altri soggetti; da ciò si evince l'esigenza di identità del fatto oggetto della decisione precedente.
Cass. Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017 (Di Marco)
Richiama il principio che le cause di incompatibilità e ricusazione hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente; non è ammessa applicazione analogica fuori dai casi espressamente previsti.
Massime di principio
- La ricusazione per incompatibilità basata su precedenti atti del giudice richiede l'identità della regiudicanda: cioè che il giudice abbia già compiuto una valutazione contenutistica sul medesimo fatto storico.
- Se il giudice ha adottato provvedimenti cautelari o si è pronunciato in procedimenti contro altri concorrenti, non scatta automaticamente l'incompatibilità; va valutata la scindibilità delle condotte e l'effettivo rischio di pregiudizio all'imparzialità.
- Le cause di incompatibilità e ricusazione sono eccezionali e vanno interpretate restrittivamente; l'onere di provare l'effettivo pregiudizio o l'identità della regiudicanda grava sulla parte che propone la ricusazione.
- La valutazione va sempre svolta caso per caso: occorre verificare se l'attività precedente del giudice ha inciso in modo sostanziale e non meramente formale sulla medesima questione sostanziale che sarà decisa nel nuovo procedimento.
- Nei processi con più imputati, la comunanza formale dell'imputazione non è sufficiente: è necessario individuare condotte specifiche e verificare se sono tali da richiedere autonome valutazioni materiali e psicologiche della responsabilità.
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