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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19420/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per dichiarazione infedele, assumendo redditi inferiori a quelli effettivi in qualità di socia di una società a ristretta base, a sua volta colpita da autonomo accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 43, comma 3, l.f. e dell'art. 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il fallimento della società intervenuto nelle more del giudizio di appello avrebbe imposto dichiararne l'estinzione per mancata riassunzione, con passaggio in giudicato della decisione favorevole alla società e riflessi sulla causa della socia; 2) violazione degli artt. 43 l.f. e 40 d.lgs. 546/1992, perché il processo verso la società non era definito e la sentenza sarebbe stata inutiliter data, con conseguente impossibilità di decidere sulla socia; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio della socia in presenza di pregiudizialità con quello della società; 4) violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo che la CTR avesse desunto la non inerenza dei costi da un criterio quantitativo e non qualitativo, interferendo nelle scelte imprenditoriali.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali sul fallimento della società e sulla pretesa sospensione necessaria: non è stata dimostrata l'estinzione del processo societario per mancata riassunzione; la sentenza resa dopo il fallimento non è inutiliter data ma, al più, inopponibile alla procedura; inoltre, quando la causa pregiudicante è già pendente in appello non opera l'art. 295 c.p.c., ma semmai la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. Quanto al merito fiscale, la Corte ha confermato la legittimità del rilievo di antieconomicità come indice sintomatico del difetto di inerenza: il concetto di inerenza resta qualitativo, ma una sproporzione rilevante tra costo e utilità può fondare la contestazione, e nel caso concreto la contribuente non aveva fornito elementi idonei a giustificare i costi pubblicitari rispetto all'incremento degli utili. Nulla è stato disposto per le spese per mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, l.f.

    l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; il termine per riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'interruzione e non è stata dimostrata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.

  • art. 45 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alla disciplina fallimentare e ritenuto non decisivo ai fini dell'estinzione prospettata dalla ricorrente.

  • art. 40 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere l'impossibilità di pronunciare sulla causa della socia prima della definizione di quella della società, ma ritenuto non idoneo nel caso concreto.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria presuppone che la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se essa è già definita in appello, non opera la sospensione necessaria, ma eventualmente quella facoltativa ex art. 337 c.p.c.

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato per affermare che, quando la causa pregiudicante è già in fase di impugnazione, il giudice della causa dipendente può valutare una sospensione facoltativa.

  • art. 109 TUIR

    il principio di inerenza è qualitativo, ma l'antieconomicità può essere un indice sintomatico del difetto di inerenza; in presenza di sproporzione rilevante e assenza di spiegazioni del contribuente, il recupero è legittimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di modifica che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'apertura del fallimento di una parte determina l'interruzione automatica del giudizio, ma l'estinzione per mancata riassunzione richiede la prova del mancato rispetto del termine decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
  • La sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto fallito non è inutiliter data; può tutt'al più risultare inopponibile alla procedura concorsuale.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non si applica quando la causa pregiudicante è già pendente in appello; in tale situazione il giudice della causa dipendente può semmai valutare la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
  • In materia di deducibilità dei costi, l'inerenza resta un giudizio qualitativo, ma una marcata antieconomicità del costo può costituire indice sintomatico del difetto di inerenza.
  • Quando l'Amministrazione evidenzia una sproporzione significativa tra costo sostenuto e utilità economica prodotta, il contribuente deve offrire elementi concreti idonei a ricondurre il costo all'attività d'impresa; in difetto, il rilievo fiscale può essere confermato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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