Sentenza n. 52/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del Consiglio di Dipartimento, verbale della commissione giudicatrice, approvazione degli atti concorsuali e successivi atti di proposta e approvazione della chiamata di altro candidato a professore di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, con il ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti, gli atti adottati nell’ambito della procedura universitaria per la chiamata di un professore di prima fascia, comprendenti le delibere del Consiglio di Dipartimento, il verbale della commissione giudicatrice, i relativi allegati e giudizi, il decreto rettorale di approvazione degli atti, nonché la successiva proposta e approvazione della chiamata di altro candidato. Con i primi motivi aggiunti era stato chiesto anche il risarcimento dei danni morali, non patrimoniali e patrimoniali. Con i secondi motivi aggiunti il ricorrente aveva impugnato gli ulteriori atti relativi alla chiamata del candidato risultato prescelto, formulando nuovamente domanda risarcitoria. Prima della decisione, il ricorrente ha notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di espresso potere, era stata notificata all’Università e ad alcuni dei controinteressati, ma non risultava ritualmente notificata a una delle parti evocate, poiché non era stata prodotta la cartolina di ricevimento della raccomandata. L’omessa notificazione a tutte le altre parti impediva di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, la dichiarazione di rinuncia dimostrava la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione; il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell’accordo raggiunto con l’Università e della mancata costituzione delle altre parti.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
art. 84, comma 3, c.p.a.
come prescrive l’art. 84, 3° comma, c.p.a.
La rinuncia agli atti deve essere notificata alle altre parti costituite e, secondo quanto ritenuto nella decisione, la mancata notificazione a tutte le parti impedisce la dichiarazione di estinzione per rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
L’estinzione per rinuncia non può essere dichiarata quando non risultano rispettate le condizioni procedurali previste per la rinuncia agli atti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, risultante dalla dichiarazione di rinuncia, può essere dichiarata dal giudice con conseguente improcedibilità del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio non consente di dichiarare l’estinzione del processo quando non risulta ritualmente notificata a tutte le altre parti, secondo quanto richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
- L’omessa perfezione della rinuncia agli atti non impedisce al giudice di rilevare, sulla base della stessa dichiarazione di rinuncia, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di dichiarare conseguentemente l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione di rinuncia può costituire elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non sussistono i presupposti formali per l’estinzione del giudizio per rinuncia.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando risulta un accordo in tal senso con la parte resistente e le ulteriori parti evocate non si sono costituite.
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