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Sentenza

Sentenza n. 1194/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d''ingresso in Italia per motivo Lavoro (prot. nr. 2613 del 11/3/25) formulata dal sig. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202504396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, motivato dalla mancata conferma da parte del datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario di una proposta di assunzione e titolare di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura competente, ha impugnato il diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato italiano a Casablanca. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; dall’altro, la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, carenza di congruità e manifesta irragionevolezza. Il diniego era fondato sulla mancata conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro. Il ricorrente ha dimostrato che il datore di lavoro, prima dell’adozione del diniego, aveva trasmesso una comunicazione PEC all’amministrazione per confermare l’interesse all’assunzione e ottenere la conferma del nulla osta e il rilascio del visto, sebbene la procedura automatica sul portale ALI non fosse stata correttamente completata. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già disposto il riesame dell’istanza con ordinanza cautelare; ha inoltre dichiarato inammissibile la documentazione depositata dall’amministrazione il giorno prima dell’udienza pubblica, perché tardiva rispetto al termine a ritroso previsto dall’art. 73 c.p.a. e non accompagnata da istanza di rimessione in termini.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego di visto è stato annullato. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria: l’amministrazione ha ignorato la comunicazione PEC con cui il datore di lavoro aveva manifestato, prima del diniego, la volontà di confermare l’assunzione e ha considerato il nulla osta revocato automaticamente per il mancato completamento della procedura tramite portale ALI. Tale valutazione è stata ritenuta illegittima perché non ha considerato le risultanze documentali disponibili e ha violato il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati. In presenza di diritti fondamentali dello straniero, l’amministrazione deve interpretare la disciplina in modo coerente con una logica inclusiva ed evitare automatismi ostativi, tenendo conto delle manifestazioni di interesse del datore di lavoro anteriori al diniego, anche se la procedura telematica non si è perfezionata correttamente. È stata invece respinta la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto, poiché l’art. 10-bis l. 241/1990 non era applicabile ratione temporis al provvedimento dell’11 marzo 2025, in forza della disciplina sopravvenuta richiamata dal giudice. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale giudizio di ottemperanza in caso di perdurante inerzia. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine a ritroso di quaranta giorni per il deposito della documentazione in vista della pubblica udienza

    La documentazione depositata oltre il termine previsto, senza istanza di rimessione in termini, è inammissibile per salvaguardare il contraddittorio della controparte.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privati cittadini

    L’azione amministrativa deve essere improntata alla collaborazione e alla buona fede, imponendo all’amministrazione di considerare le manifestazioni documentate del datore di lavoro anteriori al diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non era applicabile ratione temporis al diniego impugnato, in ragione della disciplina sopravvenuta richiamata nella sentenza.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024

    La disposizione è stata ritenuta applicabile ratione temporis e ha escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis l. 241/1990 al provvedimento di diniego adottato l’11 marzo 2025.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, l’amministrazione non può ignorare una manifestazione documentata del datore di lavoro, trasmessa prima del diniego, con cui sia confermato l’interesse all’assunzione e chiesta la conferma del nulla osta, anche quando la procedura automatica sul portale ALI non sia stata correttamente completata.
  • L’omessa considerazione di documenti rilevanti già nella disponibilità dell’amministrazione integra difetto di istruttoria e rende illegittimo il diniego fondato su un automatismo derivante dal mancato perfezionamento di una procedura telematica.
  • Il principio di collaborazione e buona fede previsto dall’art. 1, comma 2, l. 241/1990 impone all’amministrazione di valutare, prima di adottare un provvedimento negativo, le manifestazioni di volontà del privato idonee a incidere sul presupposto dell’azione amministrativa.
  • Quando il procedimento incide su diritti fondamentali dello straniero, la disciplina di settore deve essere applicata evitando automatismi ostativi e valorizzando gli elementi sostanziali, documentati e anteriori al diniego, che dimostrino la persistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
  • La documentazione depositata in giudizio oltre il termine a ritroso previsto dall’art. 73 c.p.a. è inammissibile, ove non sia stata richiesta e giustificata la rimessione in termini, in quanto il termine tutela il contraddittorio della parte avversa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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