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Sentenza

Sentenza n. 2872/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 marzo 2026, adottata dal Presidente della Commissione -OMISSIS-, con la quale è stato negato il differimento della prova orale richiesto dalla Sig.ra -OMISSIS- nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, 206 - D.D. 2939/2025 - D.D. 2938/2025 - Classe di concorso A042 - “Scienze e tecnologie meccaniche”; - ove occorra, di tutti gli atti del concorso, ivi compreso il calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova orale, ove interpretati nel senso di precludere il differimento della prova richiesto dalla ricorrente e di consentire, quindi, l'esclusione della medesima dal concorso; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti soggettivi e/o sugli interessi legittimi della odierna ricorrente; e per l'adozione delle misure cautelari, anche d'urgenza, volte a riammettere la ricorrente al concorso ed a consentirle di svolgere la prova orale del concorso in una sessione straordinaria fissata in una data compatibile con il recupero dalla condizione sanitaria in cui versa; nonché per la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202601529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di differimento della prova orale del concorso per motivi di salute, con conseguente rischio di esclusione dalla procedura

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava la nota con cui il Presidente della Commissione esaminatrice aveva negato il differimento della prova orale del concorso per la classe A042, richiesto in ragione dello stato di gravidanza e della successiva condizione di puerperio, documentate da certificazione sanitaria. Deduceva la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il diniego le impedisse di sostenere la prova e determinasse la perdita irreversibile della possibilità di proseguire nel concorso. Chiedeva l’annullamento dell’atto, la riammissione alla procedura mediante prova orale suppletiva e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Le amministrazioni costituite eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la sopravvenuta carenza di interesse, poiché, in esecuzione del decreto cautelare, la candidata era stata convocata alla prova orale in una data successiva e ammessa a proseguire il concorso senza riserva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponendone l’estromissione, poiché il provvedimento impugnato era riconducibile esclusivamente all’amministrazione scolastica e alla commissione di concorso. Nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere: a seguito del decreto cautelare, la ricorrente era stata convocata alla prova orale in sessione successiva ed era stata ammessa a proseguire il concorso senza riserva, conseguendo così il bene della vita perseguito. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. Campania, in solido, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori e disponendo la restituzione del contributo unificato, ove versato. Le spese della fase cautelare erano state invece compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 7, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206

    Richiamato quale disciplina della procedura concorsuale rilevante per la richiesta di differimento della prova orale.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica e, in subordine, del danno da perdita di chance; la sentenza non decide nel merito tale domanda per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l’adozione della misura cautelare monocratica urgente, consistente nell’ordine di riesame e nella previsione di una prova orale suppletiva.

  • art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Richiamato nella fase cautelare per la fissazione dell’udienza di merito e per gli adempimenti istruttori conseguenti all’accoglimento della cautela.

  • art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Richiamato per l’applicazione degli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a. ai procedimenti disciplinati dalla norma.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

    Utilizzato per giustificare il dimezzamento dei termini processuali nella fase cautelare.

  • art. 53 c.p.a.

    Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio.

    Ha fondato l’accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini, in ragione del rischio di perdita irreversibile della possibilità di partecipare alla procedura concorsuale.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l’attribuzione delle spese al difensore della ricorrente che ne aveva dichiarato l’anticipo e formulato richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento lesivo è adottato dalla commissione di concorso o dall’amministrazione scolastica competente alla gestione della procedura, la mera circostanza che il concorso sia collegato a interventi finanziati con risorse PNRR non attribuisce legittimazione passiva alle amministrazioni titolari delle funzioni generali di coordinamento del PNRR, se non sussiste un nesso diretto con l’atto impugnato.
  • Il diniego di differimento di una prova concorsuale per documentati motivi di salute può integrare fumus boni iuris quando l’amministrazione non abbia adeguatamente istruito e motivato la decisione e non abbia considerato soluzioni organizzative idonee a preservare la partecipazione del candidato, come una sessione suppletiva.
  • Sussiste periculum in mora qualificato quando l’imminente conclusione delle prove concorsuali rischia di rendere irreversibile la perdita della possibilità di partecipare alla selezione e di concorrere alla formazione della graduatoria; in tale situazione è ammissibile una misura cautelare monocratica che ordini il riesame dell’atto e la convocazione a una prova suppletiva.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, ammettendolo alla prova concorsuale e alla prosecuzione della procedura senza riserva.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per effetto di un adempimento amministrativo intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione la cui condotta aveva reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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