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Legge

L.R. Campania 21/2003

Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 21/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, per i comuni della zona rossa a rischio vulcanico dell’area vesuviana in Campania, vieta nuova edificazione residenziale e il rilascio di titoli edilizi per tali interventi, impone l’adeguamento degli strumenti urbanistici e consente solo alcuni mutamenti di destinazione d’uso non abitativi. Prevede anche riserve di alloggi ERP per favorire il trasferimento in altri comuni e finanziamenti per gli adempimenti comunali e provinciali.

Norme urbanistiche per i comuni dell’area vesuviana a rischio vulcanico

Norme urbanistiche per i comuni dell’area vesuviana a rischio vulcanico

La legge detta una disciplina urbanistica speciale per i comuni campani ricompresi nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana. L’obiettivo è limitare l’ulteriore carico insediativo residenziale e favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di emergenza.

Ambito di applicazione

La normativa si applica esclusivamente ai comuni inclusi nella zona rossa ad alto rischio vulcanico dell’area vesuviana, come individuati dalla pianificazione nazionale d’emergenza del Dipartimento della protezione civile, presso la Prefettura di Napoli e l’Osservatorio vesuviano. La pianificazione d’emergenza e le sue successive variazioni sono richiamate come parte integrante della disciplina.

Divieti di nuova edificazione residenziale

Dalla data di entrata in vigore della legge gli strumenti urbanistici generali e attuativi dei comuni interessati non possono prevedere disposizioni che consentano nuova edificazione a scopo residenziale, attraverso aumento dei volumi abitabili o dei carichi urbanistici.

È inoltre vietato alle amministrazioni competenti approvare o rendere esecutivi strumenti attuativi dei piani regolatori generali che comportino nuova edificazione residenziale. Il divieto non opera per gli edifici già realizzati prima dell’entrata in vigore della legge, includendo anche gli immobili per i quali risultino pendenti procedimenti di condono ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994.

Titoli edilizi e sanatorie

Nei comuni interessati è vietato, dalla data di entrata in vigore della legge e fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, il rilascio di titoli edilizi per interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale.

Il testo vigente richiama, per gli immobili interessati da procedimenti pendenti, la possibilità di permessi di costruire in sanatoria secondo la disciplina dei condoni del 1985 e del 1994. La previsione speciale introdotta nel 2019 per i piani di recupero è stata successivamente abrogata nel 2020.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

I comuni interessati devono adeguare al divieto gli strumenti urbanistici generali e attuativi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in corso di formazione oppure già adottati.

Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, i comuni devono inoltre adeguare, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti devono prevedere, anche per migliorare le vie di fuga, la demolizione dei volumi incongrui. Decorso il termine biennale, l’adeguamento è effettuato dal Presidente dell’amministrazione provinciale tramite commissari ad acta.

Mutamenti di destinazione d’uso

Nei comuni interessati è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili residenziali verso attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di pubblica utilità.

È invece vietato ogni mutamento di destinazione d’uso che comporti l’utilizzo a scopo abitativo, sempre in deroga alle previsioni urbanistiche vigenti.

Edilizia residenziale pubblica e trasferimento degli assegnatari

Per favorire il trasferimento in altri comuni della regione, ai soci assegnatari delle cooperative, anche non residenti, e ai cittadini residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 18/1997 è riservata una quota fino al 20 per cento dell’aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le procedure di assegnazione degli alloggi riservati sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale. La riserva ha efficacia per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dagli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali previsti dalla disciplina sugli strumenti urbanistici si provvede con apposito stanziamento di bilancio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La riserva degli alloggi ERP ha durata limitata a quindici anni dall’entrata in vigore; gli altri divieti e obblighi operano nell’ambito della disciplina urbanistica vigente e fino all’adeguamento degli strumenti o alla disciplina successiva richiamata.

Stato di attualità

L’atto risulta ancora formalmente riferibile alla Regione Campania, ma è indicato che la sua abrogazione decorre dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, secondo la legge regionale n. 16/2014. Perciò, ai fini applicativi, la disciplina va considerata sostanzialmente superata e non più utile come fonte operativa generale.

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