L.R. Campania 24/2003
Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Campania disciplina modalità agevolate di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli assegnatari, con acconto e dilazioni legati al reddito, requisiti di accesso e piani di vendita approvati dalla Regione. Prevede anche l’uso dei proventi per recupero, riqualificazione e nuovi alloggi. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Agevolazioni per l'acquisto di alloggi ERP da parte degli assegnatari
Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica
La legge disciplina, per la Regione Campania, modalità agevolate di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore degli assegnatari aventi titolo. La disciplina si coordina con la legge statale n. 560/1993 e con la legge regionale n. 18/1997, che restano applicabili per quanto non espressamente previsto.
Ambito di applicazione e coordinamento normativo
Il provvedimento riguarda l’acquisto degli alloggi ERP da parte degli assegnatari, introducendo condizioni più favorevoli rispetto alle ordinarie modalità di vendita previste dalla normativa statale. Per gli aspetti non disciplinati dalla legge regionale, si applicano la legge 24 dicembre 1993, n. 560, e la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.
Modalità agevolate di vendita e pagamento
La vendita degli alloggi può avvenire con anticipi e dilazioni legati al reddito familiare dell’assegnatario. La tabella prevista dalla legge distingue tre fasce reddituali:
- reddito fino a 19.814,90 euro: anticipo del 12% e pagamento dilazionato in 15 anni;
- reddito fino a 16.984,20 euro: anticipo dell’8% e dilazione in 20 anni;
- reddito fino a 14.153,04 euro: anticipo del 6% e dilazione in 25 anni.
Il reddito è calcolato secondo i criteri della legge regionale n. 18/1997. Le dilazioni sono concesse al tasso legale e richiedono iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo differita.
Soggetti aventi titolo all’acquisto
Hanno titolo all’acquisto gli assegnatari che possiedono i requisiti previsti dalla legge n. 560/1993 e dalla legge regionale n. 18/1997. La legge estende inoltre il titolo all’acquisto ai nuclei familiari con pratiche di voltura o regolarizzazione pendenti, ai sensi della normativa regionale richiamata e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, purché l’ente richieda il parere della commissione provinciale competente sulla sussistenza dei requisiti per la sanatoria.
In caso di acquisto da parte di familiari conviventi, resta salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario.
Tutela di determinate categorie di assegnatari
Gli assegnatari con reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, oppure ultrasessantenni o portatori di handicap, che non intendano acquistare l’alloggio, conservano la qualità di assegnatari dello stesso immobile. In tal caso l’alloggio non può essere alienato a terzi.
Piani di vendita e limiti quantitativi
Gli IACP e i comuni gestori di edilizia residenziale pubblica procedono all’alienazione in base ai piani di vendita approvati dalla Regione, applicando le modalità agevolate della legge.
Gli enti che non abbiano ancora definito i piani di vendita devono formularli entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti i comuni non proprietari. I piani devono prevedere l’alienazione fino al massimo del 75% del patrimonio abitativo alienabile in ciascuna provincia, con priorità per gli alloggi ubicati in fabbricati dove, per effetto di precedenti vendite, si siano formati condomini misti. Sono esclusi dalla vendita gli edifici costruiti da meno di dieci anni.
Il piano deve indicare:
- numero degli alloggi alienabili;
- condizioni tecnico-economiche degli stabili;
- fasi procedurali della cessione;
- destinazione delle somme ricavate, secondo le finalità previste dalla legge.
La Giunta regionale approva i piani entro 30 giorni dalla trasmissione; se il termine decorre senza approvazione o senza osservazioni, gli enti proprietari possono procedere all’alienazione ai soggetti aventi diritto.
Riduzione del vincolo di inalienabilità in casi particolari
Per gli alloggi acquistati ai sensi della legge statale n. 560/1993 e della legge n. 513/1977, il termine di inalienabilità è ridotto a quattro anni, anche per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge, nei casi di:
- trasferimento del nucleo familiare per lavoro o pensionamento in altro comune, a distanza almeno di 25 km o comunque tale da rendere disagevole il rientro giornaliero;
- motivi di salute che rendano l’alloggio inidoneo alla patologia certificata;
- necessità di dare o ricevere assistenza sanitaria per aggravamento o nuovi problemi di salute;
- inidoneità dell’alloggio per aumento del nucleo familiare;
- separazione dei coniugi con sentenza omologata;
- decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà per successione;
- difficoltà a sostenere gli impegni finanziari per reddito familiare o per cure sanitarie costose non rimborsate dal SSN;
- necessità di unificare il nucleo familiare a seguito di matrimonio.
Destinazione dei proventi delle alienazioni
Le risorse derivanti dalla vendita degli alloggi ERP devono essere destinate a interventi di recupero e riqualificazione, anche mediante acquisizione di aree, alla costruzione di nuovi alloggi e ad altre finalità volte a soddisfare i bisogni abitativi.
La legge consente di utilizzare fino al 75% del ricavato per tali finalità; la quota residua è destinata al ripianamento del deficit degli enti proprietari.
Copertura finanziaria
Per compensare eventuali minori entrate degli IACP e dei comuni dovute alle agevolazioni sugli interessi delle somme non immediatamente incassate, la legge stanzia 516.456,90 euro a carico del fondo unico delle risorse per l’edilizia residenziale pubblica, U.P.B. 1.3.10 del bilancio regionale. Le risorse sono ripartite in proporzione alle minori entrate effettive.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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