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Sentenza

Sentenza n. 4575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in euro 400,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, per gli anni scolastici richiesti, con accredito complessivo di euro 2.000,00. Aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR Sardegna con ordine al Ministero di costituire la carta elettronica entro sessanta giorni. L'appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, fissate dal TAR in euro 400,00 in ragione della serialità della controversia. L'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell'art. 6 CEDU, dei parametri professionali e delle norme sul decoro e sull'inderogabilità dei minimi tariffari, sostenendo che la somma fosse considerevolmente inferiore ai valori applicabili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha ritenuto che il giudice amministrativo disponga di un potere discrezionale nella quantificazione delle spese, ma non possa liquidare somme meramente simboliche o sproporzionate rispetto ai parametri professionali. La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso, poiché costituiscono indici di un minore impegno difensivo; tuttavia, nel caso concreto, la liquidazione di euro 400,00 risultava inferiore ai valori tariffari applicabili anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Il Collegio ha quindi liquidato le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha invece compensato le spese del giudizio di appello, tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa, proposta per un importo superiore a quello riconosciuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese processuali segue la regola della soccombenza, salva la possibilità di deroga nei casi previsti dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Rileva nel quadro della disciplina delle deroghe e della compensazione delle spese processuali.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente la motivazione mediante riferimento a precedenti conformi della stessa sezione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione in base alla quale è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente nel giudizio presupposto.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri professionali devono assicurare proporzione tra attività difensiva svolta e compenso liquidato.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    La riduzione prevista dalla disposizione può essere considerata nella liquidazione, ma non giustifica una quantificazione sproporzionata o simbolica.

  • D.M. n. 147/2022

    I valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il riferimento per la liquidazione, ferma la possibilità di riduzione nei limiti consentiti.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato quale disposizione posta a tutela del decoro e dell'adeguatezza del compenso professionale.

  • l. n. 247/2012

    È richiamata nel quadro della disciplina dell'ordinamento forense e della tutela del decoro professionale.

  • l. n. 794/1942

    È richiamata in relazione alla disciplina dei compensi professionali forensi.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, ma non consente l'attribuzione di somme meramente simboliche o manifestamente sproporzionate rispetto all'attività professionale svolta e ai parametri applicabili.
  • La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso liquidato, in quanto indici di un minore impegno difensivo, anche se la serialità non costituisce di per sé un'autonoma deroga alla regola della soccombenza.
  • Il rispetto dei parametri forensi deve assicurare una relazione proporzionata tra l'importanza dell'opera professionale e il compenso riconosciuto; la riduzione dei valori parametrali non può condurre a una liquidazione inadeguata o simbolica.
  • Il giudice deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione può tuttavia risultare adeguata quando valorizza la serialità e la ridotta complessità della controversia, purché l'importo finale resti compatibile con i parametri professionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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