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Sentenza

Sentenza n. 23/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/03/2023;

Giustizia amministrativa202500446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 196/2023, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero dell'istruzione e del merito nell'eseguire la sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per l'importo complessivo di 1.000 euro. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, rituale notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata e decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato preventivamente, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche; nel caso concreto, il titolo giudiziale ne aveva riconosciuto l'assegnazione per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per complessivi 1.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al titolo giudiziale entro un termine determinato.
  • In presenza del rischio di ulteriore inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, individuando un organo amministrativo idoneo e attribuendogli il compito di porre in essere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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