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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11293/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha dichiarato la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità: prima dell'udienza di secondo grado aveva nominato con PEC un difensore di fiducia (avv. Fulvio Cappabianca) revocando gli altri, ma il decreto di citazione per l'udienza di appello è stato notificato a un diverso difensore e non all'avv. Cappabianca, il quale non era presente in udienza. Ne è conseguita l'omessa notificazione al difensore di fiducia.

Norme richiamate

  • Precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 1959 del 19/12/1988, Rv. 180423)

    L'omessa notificazione al difensore di fiducia della data fissata per il dibattimento di secondo grado costituisce nullità assoluta, anche se la notifica è stata effettuata al difensore che aveva assistito in primo grado e poi era stato revocato.

  • Norme processuali stabilite a pena di nullità

    L'inosservanza delle norme di notifica previste dalla procedura determina la nullità della notificazione quando la notifica non raggiunge il difensore effettivamente incaricato alla data dell'atto.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione in appello deve essere eseguita al difensore effettivamente nominato e formalmente comunicato alla cancelleria prima dell'atto: la mancata notifica al difensore di fiducia determina nullità assoluta.
  • La revoca di un difensore e la successiva nomina di un difensore di fiducia mediante PEC vincolano l'ufficio giudiziario: la notifica effettuata al precedente difensore non supplisce alla mancata notifica al nuovo difensore.
  • La nullità derivante da omissione di notifica è rilevabile e sanabile solo mediante annullamento e rinvio a nuovo giudizio; pertanto la parte interessata deve vigilare sulla corretta esecuzione delle notifiche e proporre tempestive eccezioni.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare le prove della nomina tramite PEC e verificare l'esito delle notifiche prima dell'udienza; il difensore nominato che non riceva la notifica può chiedere l'annullamento del giudizio di appello per nullità assoluta.
  • Le corti applicano coerentemente il principio che la tutela del diritto di difesa esige la notifica al difensore di fiducia vigente alla data dell'atto, a prescindere dalla notifica al difensore di ufficio o precedente incaricato.

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