Sentenza n. 2695/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di revisione del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto nel 2013, confermato con provvedimento prefettizio del 3 aprile 2024
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima il diniego, notificato il 17 gennaio 2024, dell’istanza di revoca del divieto e, con motivi aggiunti, il provvedimento del 3 aprile 2024 che ha confermato il divieto disposto nel 2013. Ha dedotto violazione degli artt. 39 e 43 TULPS ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la valutazione prefettizia si fondasse su fatti risalenti al 2012, non reiterati e privi di connessione con l’uso delle armi, senza un adeguato esame della loro attualità; ha contestato inoltre l’erronea indicazione del reato per cui era intervenuta una condanna non definitiva e l’uso di denunce, non seguite da accertamenti giurisdizionali sfavorevoli, come elementi di inaffidabilità. Ha richiamato la definitività di alcune assoluzioni, l’iscrizione all’albo dei periti del Tribunale in materia di armi e balistica e la rimozione del divieto nei confronti dei fratelli coinvolti nella medesima vicenda, prospettando una disparità di trattamento. Il provvedimento sopravvenuto aveva richiamato anche una denuncia per detenzione abusiva di armi e false attestazioni a pubblico ufficiale.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il diniego inizialmente impugnato è stato superato dal successivo provvedimento del 3 aprile 2024, sul quale si è trasferito l’interesse all’annullamento. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto congrua e non irragionevole la valutazione prefettizia, fondata sul precedente contesto di conflittualità, sulla condanna non definitiva per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e sulla successiva denuncia per detenzione abusiva di armi e false attestazioni a pubblico ufficiale. In materia di armi è sufficiente una prognosi probabilistica attendibile di possibile abuso e non occorre un abuso pregresso accertato, né una condanna definitiva; gli elementi richiamati potevano concorrere a mettere in dubbio l’affidabilità del ricorrente. L’erroneo riferimento, in una parte della motivazione, al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non ha reso illegittimo il provvedimento, poiché il divieto menzionava correttamente l’art. 388 c.p. e la condotta si inseriva nel quadro conflittuale considerato dalla Prefettura. Il TAR ha ritenuto assorbibile la contestazione sulla definitività delle assoluzioni, essendo la valutazione sorretta anche dagli altri elementi, e ha osservato che la denuncia ulteriore non era stata adeguatamente confutata. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 R.D. 773/1931
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Le disposizioni attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare in via prognostica l’affidabilità del soggetto e il rischio di abuso delle armi.
art. 388 c.p.
la sentenza del Tribunale di Catania -OMISSIS- dell’-OMISSIS- di condanna del ricorrente alla reclusione di anni 1 per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p. (erroneamente indicato nel provvedimento quale procedimento per arbitrario esercizio delle proprie ragioni), il cui procedimento penale è ancora pendente a seguito di appello dell’imputato
La condanna non definitiva ai sensi dell’art. 388 c.p. è stata considerata, nel contesto degli altri elementi istruttori e della situazione conflittuale, un elemento rilevante per la prognosi di affidabilità, nonostante l’erronea qualificazione del reato in altra parte della motivazione.
art. 697 c.p.
Tale circostanza, che si colloca nel contesto su descritto (in cui il ricorrente era già stato colpito dal divieto di detenzione - mai revocato o annullato - per le dette ragioni di conflittualità), costituisce ulteriore ragione del provvedimento impugnato, non adeguatamente confutata dal ricorrente, che rende di per sé la rinnovata valutazione di non affidabilità del deducente tutt’altro che irragionevole e illogica.
La denuncia per detenzione abusiva di armi, valutata nel quadro complessivo dei fatti e non come accertamento di responsabilità penale, può concorrere a fondare la prognosi prefettizia di inaffidabilità.
art. 495 c.p.
Tale circostanza, che si colloca nel contesto su descritto (in cui il ricorrente era già stato colpito dal divieto di detenzione - mai revocato o annullato - per le dette ragioni di conflittualità), costituisce ulteriore ragione del provvedimento impugnato, non adeguatamente confutata dal ricorrente, che rende di per sé la rinnovata valutazione di non affidabilità del deducente tutt’altro che irragionevole e illogica.
La denuncia per false attestazioni a pubblico ufficiale, considerata insieme agli altri elementi istruttori, è stata ritenuta idonea a concorrere alla valutazione prognostica negativa dell’affidabilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 9 settembre 2026, previo avviso del Collegio ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. di possibili profili di improcedibilità del ricorso introduttivo, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio ha dato preventivo avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo prima di decidere tale questione.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva: l’autorità di pubblica sicurezza può adottarlo sulla base di una prognosi attendibile di possibile abuso, senza dover dimostrare un abuso pregresso accertato o una responsabilità penale definitiva.
- La prognosi di affidabilità in materia di armi può basarsi su elementi concreti valutati nel loro contesto, inclusi fatti non ancora definiti in sede penale o privi di autonomo rilievo penale, purché la valutazione sia razionale e adeguatamente motivata.
- Nel bilanciamento relativo alla detenzione di armi, la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica prevale sull’interesse privato, poiché il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto e l’autorizzazione rappresenta una deroga al divieto generale.
- Il ricorso contro un provvedimento sopravvenuto che sostituisce quello originariamente impugnato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’interesse all’annullamento si trasferisce sul nuovo atto.
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