Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47686/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. con divieto di allontanamento nelle ore serali. Il ricorrente deduceva violazione di legge ex art. 273 c.p.p., sostenendo che le immagini delle telecamere non lo ritraevano mentre appiccava il fuoco e che l'ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto quella circostanza non contestata, fondando su tale presupposto la gravità indiziaria a suo carico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e in parte privo della necessaria critica specifica al provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e adeguata: le videoriprese della polizia giudiziaria avrebbero ripreso Fontana insieme a Marino Emanuele il 26/07/2021 verso le ore 18 mentre entrava nella discarica e, pochi minuti dopo, se ne allontanava mentre alle sue spalle divampava un incendio di rilevanti dimensioni; successivamente lo stesso Fontana sarebbe stato identificato sulla SP 115 a bordo dell'autovettura a lui in uso, in occasione di un controllo predisposto dopo le riprese, circostanza che ha corroborato il riconoscimento derivante dalle immagini. Per tali ragioni il quadro di gravità indiziaria è stato ritenuto sussistente e confermata l'ordinanza applicativa della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    Il reato di incendio è ritenuto contestato e provato in termini di elevata probabilità sulla base delle immagini e degli effetti del fuoco (incendio di rilevanti dimensioni che ha interessato anche l'uliveto); tale fattispecie assorbe il reato di combustione illecita di rifiuti quando il disvalore è già ricompreso nell'incendio.

  • art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    Il reato di combustione illecita di rifiuti è stato considerato assorbito dalla fattispecie più grave dell'art. 423 c.p. in ragione dell'entità dell'incendio e del danno ambientale connesso.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente come violata: la Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo di criticità specifica rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame, per cui la dedotta violazione non ha retto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso infondato; la Corte ha applicato tale norma per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisata tale colpa ma ha comunque disposto, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La contestazione dell'identificazione derivante da videoriprese richiede una censura specifica e puntuale: argomentazioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
  • Videoriprese corroborate da successiva identificazione in sede di controllo (ad esempio fermo/controllo su strada) possono integrare un quadro di gravità indiziaria adeguato a giustificare misure cautelari non detentive.
  • Quando un reato più grave (es. incendio) comprende il disvalore di un reato minore (es. combustione di rifiuti), quest'ultimo può essere assorbito e non ostare alla configurazione della fattispecie più grave.
  • La Corte di cassazione valuta la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito: se la motivazione è coerente e basata su elementi oggettivi, il ricorso che non aggredisce puntualmente tali passaggi è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondata.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato sono dovute le spese processuali e può essere disposta, in via equitativa, una somma a favore della Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.