Sentenza n. 1273/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione, - della deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di Tortorici ha revocato il Collegio dei Revisori in carica; - della proposta del giorno 20 novembre 2025, n. -OMISSIS-, di revoca del Collegio dei Revisori in carica, sottoposta al Consiglio comunale di Tortorici dal sindaco dello stesso comune; - della successiva deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di Tortorici, a seguito della revoca disposta con la citata deliberazione consiliare n. 57/2025, ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori, in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; - del verbale della seduta del Consiglio comunale del comune di Tortorici, nelle parti relative: a) alla revoca del Collegio dei Revisori in carica; b) alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, a seguito della revoca del precedente; - della proposta di nomina del nuovo Collegio dei Revisori - a seguito della revoca del precedente – del giorno 20 novembre 2025, n.74; - delle note del 29 novembre 2025, n. -OMISSIS-; del 2 dicembre 2025, n. -OMISSIS-; del 3 dicembre n. 14894, di nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori del comune di Tortorici (ME), in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; - della nota del 13 dicembre 2025, avente ad oggetto “Comunicazione composizione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di nomina di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.11.2025”; - di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, consequenziali o comunque correlati ai precedenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari di revoca del Collegio dei revisori in carica e di nomina del nuovo Collegio, con gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (revisore dei conti)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del Collegio dei revisori, deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 4 del d.lgs. 165/2001, 3, 6 e 10 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, mancato esame delle deduzioni presentate a seguito della contestazione degli addebiti, esercizio dell’istruttoria da parte del Sindaco anziché degli organi burocratici e formazione anticipata della decisione di revoca. Ha inoltre contestato nel merito i singoli addebiti: ritardo nel rilascio di pareri sul bilancio di previsione, sul rendiconto e sul PIAO; violazione di una asserita regola di “educazione amministrativa”; indebita ingerenza del Collegio per avere richiesto documentazione nell’ambito di una verifica sulla gestione degli incassi dell’illuminazione votiva; nonché una pretesa incompatibilità derivante dall’assunzione, da parte del ricorrente, dell’incarico di assessore presso altro Comune. È stata altresì impugnata la nomina del nuovo Collegio per violazione dell’art. 6 della l.r. 17/2016 e per illegittimità derivata. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno economico e del danno all’immagine e al prestigio professionale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura privatistica del rapporto, e ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la nomina e la revoca del revisore dei conti costituiscano espressione di poteri pubblicistici relativi al conferimento e al ritiro di un munus publicum; la revoca è quindi un provvedimento di secondo grado, lesivo di un interesse legittimo e soggetto alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Ha considerato tamquam non esset la memoria di replica del ricorrente, poiché il Comune non aveva depositato una memoria difensiva cui replicare. Nel merito, ha accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la revoca. Gli addebiti relativi ai ritardi nei pareri riguardavano fatti risalenti a diversi mesi prima e, in un caso, a quasi un anno prima: se l’Amministrazione avesse inteso fondare la revoca su tali ritardi, avrebbe dovuto procedere tempestivamente. L’addebito concernente la violazione della regola di “educazione amministrativa” è stato ritenuto oscuro, non riconducibile a un inadempimento dei compiti istituzionali dei revisori e comunque non più riprodotto nella proposta sottoposta al Consiglio. Il rilievo relativo alla qualificazione come “verifica straordinaria” dell’attività di controllo sugli incassi è stato ritenuto meramente nominalistico: ciò che rileva è la sostanza dell’attività, rientrante nelle funzioni di vigilanza, accesso, ispezione e controllo attribuite ai revisori dall’art. 239 TUEL. Anche l’addebito relativo alla posizione del ricorrente quale assessore presso altro Comune non integrava un’inadempienza ai compiti dei revisori. Il primo motivo è stato assorbito. Per effetto dell’annullamento della revoca, è stata annullata in via derivata anche la deliberazione di nomina del nuovo Collegio; gli ulteriori atti sono stati ritenuti privi di autonoma lesività e assorbiti. Il Comune è stato obbligato a reintegrare il ricorrente nella funzione di revisore, consentendogli di completare il mandato, con decorrenza del periodo residuo dalla data dell’effettiva reintegrazione. È stata respinta la domanda di risarcimento del danno economico, poiché la reintegrazione neutralizza il pregiudizio patrimoniale, e quella relativa al danno all’immagine e al prestigio professionale, non essendo stata fornita la specifica prova del danno-conseguenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 235, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d)
La revoca è ammessa per inadempienza; l’ipotesi relativa alla mancata presentazione della relazione sul rendiconto non è l’unica possibile, potendo rilevare anche gravi inadempimenti di ulteriori obblighi previsti dalla legge.
art. 239, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/2000
l'organo di revisione svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
La funzione di vigilanza comprende il controllo sulla gestione e legittima, in presenza dei presupposti, richieste di documentazione e attività di verifica; la revoca deve comunque fondarsi su un grave inadempimento dei compiti istituzionali.
art. 239, comma 2, d.lgs. 267/2000
l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente
Il diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente costituisce una prerogativa funzionale all’esercizio delle attività di revisione e controllo.
art. 239, comma 5, d.lgs. 267/2000
I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali
I singoli revisori possono svolgere individualmente ispezioni e controlli, sicché l’attività di verifica non può essere qualificata come indebita ingerenza per il solo fatto della sua denominazione o modalità formale.
art. 240 d.lgs. 267/2000
La gravità dell’inadempienza deve essere accertata e motivata in relazione al quantum di scostamento dal parametro di diligenza esigibile.
art. 3 l. 241/1990
La revoca deve essere adeguatamente motivata, con riferimento agli addebiti concretamente contestati e alla loro effettiva gravità.
art. 6 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione alla competenza istruttoria e alla responsabilità del procedimento, ma il relativo motivo è stato assorbito in seguito all’accoglimento della censura concernente l’insussistenza degli addebiti.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per il mancato esame delle deduzioni presentate dai revisori; il motivo è stato assorbito.
art. 6 l.r. 17/2016
La disposizione è stata invocata contro la nomina del nuovo Collegio, annullata comunque in via derivata per l’illegittimità della revoca del Collegio precedente.
art. 1226 c.c.
Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione per la liquidazione equitativa del danno all’immagine, ma la domanda è stata respinta per mancata prova del danno-conseguenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità delle parti private.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La nomina e la revoca del revisore dei conti degli enti locali, in quanto atti relativi al conferimento e al ritiro di un munus publicum mediante poteri pubblicistici, rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; la revoca non costituisce mera risoluzione privatistica di un contratto d’opera.
- L’art. 235, comma 2, del d.lgs. 267/2000 consente la revoca del revisore per inadempienza e, secondo un’interpretazione estensiva e teleologica, anche per gravi violazioni di ulteriori obblighi legali, purché l’inadempimento sia effettivo, pertinente ai compiti istituzionali e adeguatamente motivato nella sua gravità.
- La revoca del revisore non può fondarsi su addebiti generici, oscuri, meramente nominalistici o estranei ai compiti istituzionali dell’organo; la gravità dell’inadempimento deve essere valutata rispetto alla diligenza esigibile e motivata in concreto.
- Quando l’Amministrazione intende revocare un Collegio dei revisori per il ritardo nell’espressione di pareri, la contestazione e l’esercizio del potere devono intervenire in stretta prossimità temporale rispetto alla scadenza o al fatto contestato; il significativo differimento temporale indebolisce la riconducibilità del fatto alla revoca.
- La qualificazione formale attribuita dal revisore a un’attività di controllo non è decisiva: l’attività deve essere valutata in base alla sua sostanza e alla sua causa. Le richieste di documenti, le ispezioni e i controlli funzionali alla vigilanza sulla regolarità contabile rientrano nelle prerogative dell’organo di revisione.
- L’annullamento della revoca del Collegio dei revisori comporta l’annullamento in via derivata della successiva nomina del nuovo Collegio e impone la reintegrazione del componente illegittimamente rimosso, con prosecuzione del mandato per il periodo residuo decorrente dalla reintegrazione; il danno patrimoniale è così neutralizzato, mentre il danno all’immagine richiede specifica prova del pregiudizio-conseguenza.
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