Cassazione Penale, Ordinanza n. 34562/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza del motivo e la sua assoluta genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso per cassazione conteneva un solo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa contestava la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e assertivo: il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che la pena era stata motivata in modo congruo, era prossima al minimo edittale ed era stata influenzata da precedenti specifici, dalla condotta aggressiva tenuta nell'immediatezza del fatto e dall'assenza di elementi favorevoli per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base della contestazione per il tentativo di furto; la sentenza non ne approfondisce il contenuto sostanziale.
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di condanna.
art. 625 n. 2 c.p.
richiamato come aggravante del furto contestato.
art. 81 comma 4 c.p.
richiamato per affermare che l'aumento per continuazione avrebbe dovuto rispettare il limite minimo di un terzo della pena base.
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di riferimento per la determinazione giudiziale della pena, la cui scelta è insindacabile quando la sanzione sia in misura media o prossima al minimo edittale.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, meramente assertivo e non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono limitarsi a contestazioni apodittiche: occorre indicare specificamente gli errori della motivazione e spiegare perché la pena sia illegittima o illogica.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è particolarmente esigibile solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; quando la pena è media o vicina al minimo, la scelta del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile se non illogica.
- In presenza di una sentenza non impugnata dal pubblico ministero, eventuali errori in malam partem sulla pena non possono essere corretti in cassazione se ciò determinerebbe reformatio in peius.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono rilevare precedenti specifici, condotta complessiva dell'imputato e assenza di elementi positivi allegati o dimostrati dalla difesa.
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