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Ordinanza

Ordinanza n. 388/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego del Comune di Trezzano sul Naviglio, datato 30.12.2025 protocollo 34729, e comunicato via PEC dal SUAP in data 30.12.2025, avente come oggetto “provvedimento di diniego della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianto pubblicitario impresa AVIP ITALIA SRL – P. IVA 10419630016 – Pratiche ID 10419630016-23092025-0955, 10419630016-23092025-1016, 10419630016-16102025-1212, 10419630016-16102025-1223”. - nonché per l’annullamento del “Regolamento per la Disciplina degli impianti Pubblicitari o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”, Delibera di C.C. del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 37 del 22.4.2025; - nonché, ove ritenuto necessario ai fini del presente giudizio, accertare l’illegittimità di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, preordinati e presupposti;

Giustizia amministrativa202600888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari e regolamento comunale sulla disciplina degli impianti e dei mezzi pubblicitari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Trezzano sul Naviglio relativo a quattro istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, nonché il regolamento comunale in materia e gli atti presupposti. Ha dedotto censure di illegittimità del diniego e del regolamento, in particolare per la motivazione poco perspicua e contraddittoria e per l’illegittima subordinazione dell’indizione della gara a una scelta arbitraria e incerta nei tempi dell’amministrazione. È stata inoltre contestata la previsione secondo cui l’istanza dovrebbe essere necessariamente collegata a una specifica attività commerciale, con indicazione della durata, della sede e del titolare, escludendo le richieste finalizzate all’esercizio dell’attività di vendita a terzi di spazi pubblicitari, non riferite a una specifica attività già individuata e valutabile al momento della presentazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. Il diniego è apparso motivato in modo poco perspicuo e in parte contraddittorio. Il Collegio ha inoltre ravvisato profili di non conformità alla legge e ai principi di settore sia nella determinazione comunale sia nel regolamento, per avere imposto una stretta correlazione dell’istanza a una specifica attività commerciale e per avere escluso le richieste relative alla vendita di spazi pubblicitari a terzi. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché le preclusioni contestate impedivano sostanzialmente alla società di svolgere nel territorio comunale la propria attività d’impresa nel settore pubblicitario. Il Comune è stato quindi ordinato di esaminare nel merito le istanze, senza applicare le preclusioni ritenute illegittime. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione del diniego e l’adozione dell’ordine di riesame delle istanze.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione poco perspicua o contraddittoria di un diniego può integrare un sufficiente fumus boni iuris ai fini della sospensione dell’efficacia dell’atto.
  • L’amministrazione non può subordinare l’indizione di una gara a una scelta arbitraria e incerta nelle tempistiche, quando tale scelta incide sull’esercizio di un’attività economica autorizzata.
  • La disciplina degli impianti pubblicitari non può imporre necessariamente che l’istanza di autorizzazione sia collegata a una specifica attività commerciale già individuata, con indicazione della durata, della sede e del titolare, escludendo in via generale le istanze dell’impresa che intenda vendere spazi pubblicitari a terzi.
  • Quando il diniego amministrativo impedisce sostanzialmente lo svolgimento dell’attività d’impresa nel territorio comunale, sussiste il danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di riesaminare le istanze senza applicare le preclusioni ritenute illegittime, rinviando al merito la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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