Cassazione Penale, Sentenza n. 15584/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del 16/04/2020 che aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'opposizione alla espulsione ex art.16, comma 5, d.lgs. n.286/1998 proposta dal Da Silva. Il ricorrente contestava il fondamento dell'espulsione e sosteneva che, essendo questa stata disposta come misura alternativa alla detenzione, la mancata pronuncia nel merito e l'assenza di una formula terminativa che renda il provvedimento inequivocabilmente "non eseguibile" gli arrecherebbe pregiudizio, poiché il provvedimento resterebbe formalmente efficace e gli impedirebbe il rientro in Italia per la durata prevista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata indicazione, nella decisione del Tribunale, degli effetti correlati all'estinzione del rapporto esecutivo. Pur affermando che l'espulsione, quando disposta a titolo di misura alternativa alla detenzione, diventa "non più possibile" con l'avvenuta espiazione della pena, la Corte ha precisato che ciò non determina automaticamente la carenza di interesse: il soggetto ha interesse a ottenere una formula dichiarativa che indichi la non eseguibilità del provvedimento. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato direttamente non eseguibile l'espulsione disposta con decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998
art.16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998
La norma disciplina l'espulsione; la Corte interpreta che quando l'espulsione è stata adottata come misura alternativa alla detenzione, l'avvenuta espiazione della pena estingue il rapporto esecutivo rendendo l'espulsione "non più possibile", ma ciò non esonera il giudice dall'indicare espressamente la non eseguibilità per rimuovere effetti amministrativi residui.
art. 620, comma 1, lettera l), cod.proc.pen.
art. 620, comma 1, lettera L) cod.proc.pen.
Consente alla Corte di Cassazione di pronunciare la conseguenza richiesta in via diretta (annullamento e dichiarazione di non eseguibilità) senza rinvio, ossia di emanare la formula terminativa che il Tribunale non aveva adottato.
Massime di principio
- Se l'espulsione è stata disposta come misura alternativa alla detenzione, l'estinzione della pena per effetto della espiazione estingue il rapporto esecutivo e rende sostanzialmente impossibile l'esecuzione della misura espulsiva.
- Nonostante l'impossibilità materiale o sostanziale, resta interesse processuale del soggetto ad ottenere dal giudice una formula dichiarativa che dichiari espressamente la non eseguibilità dell'espulsione, per rimuovere gli effetti amministrativi (es. divieto di rientro).
- Il giudice che dichiara l'inammissibilità o sopravvenuta carenza di interesse deve comunque valutare e, se del caso, adottare una formula terminativa che espressamente disponga la non eseguibilità del provvedimento collegato al rapporto esecutivo ormai estinto.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., annullare senza rinvio e pronunciare direttamente la formula dichiarativa di non eseguibilità quando il vizio riguarda l'omessa indicazione degli effetti dell'estinzione del rapporto esecutivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15490/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15495/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2022 del 21/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →