Regolamento (UE) 2022/2117
Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce requisiti uniformi per le procedure di gestione dei reclami dei fornitori europei di servizi di crowdfunding. Impone l’uso di un modello standard, l’accessibilità online delle procedure, termini stringenti per conferma di ricezione, verifica di ricevibilità e decisione, nonché specifici obblighi di motivazione e comunicazione verso il reclamante. L’obiettivo è garantire tutela degli investitori, coerenza tra operatori e trattazione rapida, chiara ed equa dei reclami nell’Unione.
Norme tecniche di regolamentazione sul trattamento dei reclami da parte dei fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, con modelli standard, requisiti informativi, termini e regime linguistico.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 e ai loro clienti/autori dei reclami, in relazione ai reclami presentati per la prestazione di servizi di crowdfunding. L’ambito è unionale ed è rilevante anche ai fini del SEE; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. Prevede inoltre un regime linguistico collegato alle lingue utilizzate per le schede informative chiave dell’investimento e/o per le comunicazioni di marketing ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503.
Trattamento dei reclami dei fornitori europei di servizi di crowdfunding
Il regolamento delegato (UE) 2022/2117 integra il regolamento (UE) 2020/1503 fissando norme tecniche di regolamentazione sul trattamento dei reclami da parte dei fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. La finalità, richiamata nei considerando, è duplice: rafforzare la tutela degli investitori e assicurare procedure interne armonizzate, efficienti e trasparenti nell’Unione.
Ambito e definizione di reclamo
Il testo si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding e ai loro clienti per i reclami connessi alla prestazione di servizi di crowdfunding. Ai fini del regolamento, per "reclamo" si intende una dichiarazione di insoddisfazione rivolta al fornitore da un cliente. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Contenuto minimo delle procedure interne
Le procedure di trattamento dei reclami, richieste dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1503, devono offrire informazioni chiare e accurate e contenere almeno:
- le condizioni di ricevibilità dei reclami;
- l’indicazione della gratuità di presentazione e trattamento;
- le modalità dettagliate di presentazione;
- l’obbligo di utilizzare il modello standard dell’allegato;
- il tipo di informazioni e prove da fornire;
- l’identità e i recapiti della persona o del servizio competente;
- la piattaforma, il sistema o l’indirizzo telematico per l’invio;
- le lingue ammesse;
- la procedura di esame disciplinata dagli articoli 3, 4 e 5;
- il termine per la notifica della decisione.
I fornitori possono modificare le procedure, ma devono pubblicare sul proprio sito internet una versione aggiornata, insieme al modello standard, garantendone la facile accessibilità.
Regime linguistico e pubblicazione multilingue
La descrizione delle procedure e il modello standard devono essere pubblicati in ciascuna delle lingue della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 o delle comunicazioni di marketing di cui all’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il cliente deve poter presentare il reclamo in una qualsiasi di tali lingue.
Le comunicazioni del fornitore al reclamante, nel corso della procedura, devono essere effettuate nella lingua in cui il reclamo è stato presentato, purché essa rientri tra le lingue ammesse.
Modello standard per la presentazione del reclamo
Il reclamo deve poter essere presentato per via elettronica tramite il modello standard allegato al regolamento. Il modello richiede, in particolare:
- dati identificativi del reclamante e, se del caso, del rappresentante legale;
- recapiti del reclamante o del rappresentante;
- riferimenti completi all’investimento o all’accordo cui il reclamo si riferisce;
- descrizione dell’oggetto del reclamo;
- data o date dei fatti;
- descrizione del danno, perdita o pregiudizio, se pertinente;
- eventuali ulteriori osservazioni e la documentazione a sostegno.
Ricezione, ricevibilità e istruttoria
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il fornitore deve confermare la ricezione del reclamo e informare il reclamante sulla ricevibilità. Se il reclamo è irricevibile, il rigetto deve essere motivato in modo chiaro.
Una volta ricevuto un reclamo ricevibile, il fornitore deve verificare senza indebito ritardo se esso sia chiaro e completo e, se necessario, chiedere tempestivamente integrazioni informative o probatorie. Deve inoltre raccogliere ed esaminare tutte le informazioni e le prove pertinenti e mantenere informato il reclamante sugli sviluppi del trattamento.
L’avviso di ricevimento deve indicare i recapiti della persona o del servizio competente per eventuali domande e richiamare il termine previsto per la decisione.
Decisione, motivazione e rimedi
La decisione deve affrontare tutte le questioni poste dal reclamante e indicare i motivi dell’esito dell’indagine. Per reclami analoghi, le decisioni devono essere coerenti, salvo giustificazione oggettiva per eventuali scostamenti.
La comunicazione della decisione deve avvenire quanto prima e comunque entro il termine stabilito nella procedura. In circostanze eccezionali, se il termine non può essere rispettato, il fornitore deve spiegare i motivi del ritardo e indicare la data prevista della decisione.
Se il reclamo non è accolto integralmente, la decisione deve contenere una motivazione esauriente e l’indicazione dei mezzi di ricorso disponibili.
Comunicazioni e forma scritta
Tutte le comunicazioni devono essere formulate in un linguaggio semplice, chiaro e facilmente comprensibile. Esse devono avvenire per iscritto tramite mezzi elettronici o, su richiesta del reclamante, su supporto cartaceo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione di reclamo
Il regolamento definisce il "reclamo" come una dichiarazione di insoddisfazione rivolta a un fornitore di servizi di crowdfunding da uno dei suoi clienti in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto minimo della procedura di trattamento dei reclami
Le procedure interne devono fornire informazioni chiare e accurate e includere almeno: condizioni di ricevibilità; gratuità della presentazione e del trattamento; modalità dettagliate di presentazione; uso del modello standard dell’allegato; tipo di informazioni e prove richieste; identità e contatti dell’ufficio/persona competente; piattaforma o indirizzo telematico; lingue ammesse; procedura di trattamento di cui agli articoli 3-5; termine per la decisione (articolo 1, paragrafo 2).
Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet
I fornitori possono modificare le procedure se necessario, ma devono pubblicare sul proprio sito internet una descrizione aggiornata delle procedure e il modello standard, assicurandone la facile accessibilità (articolo 1, paragrafo 3).
Regime linguistico e pubblicazione multilingue
La descrizione delle procedure e il modello standard devono essere pubblicati in ciascuna delle lingue della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 o delle comunicazioni di marketing di cui all’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento (articolo 1, paragrafo 4). I clienti devono poter presentare reclami in una qualsiasi di tali lingue (articolo 2, paragrafo 2).
Formato standard per la presentazione dei reclami
I clienti devono poter presentare i reclami per via elettronica utilizzando il modello standard contenuto nell’allegato (articolo 2, paragrafo 1). L’allegato richiede dati del reclamante o del rappresentante, riferimenti all’investimento/accordo, descrizione del reclamo, data dei fatti, eventuale danno subito e documentazione a supporto.
Avviso di ricevimento e verifica di ricevibilità
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, il fornitore deve confermarne la ricezione e informare il reclamante sulla ricevibilità (articolo 3, paragrafo 1). Se il reclamo non soddisfa le condizioni di ricevibilità, il rifiuto deve essere motivato in modo chiaro. L’avviso deve indicare i contatti della persona/servizio competente e richiamare il termine per la decisione (articolo 3, paragrafo 2).
Istruttoria del reclamo
Ricevuto un reclamo ricevibile, il fornitore valuta senza indebito ritardo se esso sia chiaro e completo e, se necessario, richiede tempestivamente integrazioni informative o probatorie. Deve raccogliere ed esaminare tutte le informazioni e le prove pertinenti e tenere informato il reclamante sugli sviluppi del trattamento, rispondendo senza indebito ritardo a richieste ragionevoli di informazioni (articolo 4).
Decisione sul reclamo e motivazione
La decisione deve affrontare tutte le questioni sollevate, indicare i motivi dell’esito dell’indagine ed essere coerente con eventuali decisioni precedenti su reclami analoghi, salvo giustificazione oggettiva per eventuali scostamenti (articolo 5, paragrafo 1). La decisione va comunicata quanto prima e comunque entro il termine previsto nella procedura (articolo 5, paragrafo 2).
Ritardo nella decisione e mezzi di ricorso
In circostanze eccezionali, se la decisione non può essere comunicata entro il termine, il fornitore deve informare il reclamante dei motivi del ritardo e indicare la data prevista della decisione (articolo 5, paragrafo 3). Se la decisione non accoglie integralmente il reclamo, deve contenere motivazione esauriente e informazioni sui mezzi di ricorso disponibili (articolo 5, paragrafo 4).
Comunicazioni con il reclamante
Le comunicazioni devono avvenire in un linguaggio semplice, chiaro e di facile comprensione (articolo 6, paragrafo 1). Le comunicazioni ex articoli 3-5 vanno fatte nella lingua in cui il reclamo è stato presentato, se rientra tra le lingue ammesse, e per iscritto tramite mezzi elettronici o, su richiesta, su supporto cartaceo (articolo 6, paragrafo 2).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 7).
Come è indicizzato
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