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Circolare

Circolare n. 10 del 15/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti operativi sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, integrando quanto già indicato nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019. Vengono precisati gli atti definibili, i criteri di calcolo degli importi dovuti, l’applicazione delle percentuali nelle diverse ipotesi processuali, gli effetti di precedenti definizioni e la sospensione dei giudizi. Un’ulteriore parte riguarda la definizione agevolata prevista dall’articolo 7 per le società e associazioni sportive dilettantistiche, con chiarimenti sul calcolo di imposta, sanzioni e interessi.

Definizione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti e risposte a quesiti su articoli 6 e 7 del DL 119/2018

Definizione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti su articolo 6 e articolo 7 del DL 119/2018

La circolare fornisce risposte a quesiti applicativi relativi alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, richiamando i criteri già illustrati nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019. Il documento chiarisce soprattutto quali controversie siano definibili, come determinare gli importi dovuti nei diversi scenari processuali, quali effetti producano precedenti definizioni e come gestire la sospensione dei giudizi.

Atti e controversie definibili

La circolare precisa che non sono definibili le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione per l’imposta di registro relativi ad atti giudiziari, poiché tali atti hanno funzione essenzialmente riscossiva e non impositiva.

In materia di cartelle di pagamento, la definizione agevolata è ammessa solo quando la cartella svolga anche una funzione impositiva. Ciò accade, ad esempio, quando il ruolo e la cartella derivano da rettifiche dei dati dichiarati oppure quando, in assenza di un atto impositivo presupposto, la cartella porta per la prima volta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria e nel ricorso venga contestata la validità della notifica dell’atto impositivo. Al contrario, una cartella emessa per omesso versamento di tributi non è definibile, anche se il contribuente eccepisce la decadenza dei termini di notifica.

Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, viene chiarito che la lite del socio sul reddito di partecipazione è autonoma rispetto a quella del soggetto trasparente. La società può eventualmente definire solo le imposte di propria competenza, mentre il socio può presentare la sola istanza relativa al proprio reddito di partecipazione.

Determinazione degli importi dovuti

La circolare ribadisce che, ai fini della definizione ex articolo 6, rileva la situazione processuale esistente alla data del 24 ottobre 2018. Di conseguenza, una sentenza depositata dopo tale data non incide sulla misura dell’importo dovuto. Se alla data indicata il ricorso era già incardinato, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della lite.

È poi confermato che una controversia sospesa ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. può essere definita, in presenza dei presupposti di legge, con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.

Sul tema della soccombenza dell’Agenzia delle entrate, la circolare distingue le ipotesi in cui l’Amministrazione sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio da quelle in cui abbia ottenuto solo una soccombenza parziale. Il pagamento del 5 per cento del valore della controversia si applica solo alle liti pendenti in Cassazione per le quali l’Agenzia sia stata totalmente soccombente nei gradi precedenti. Se invece l’Amministrazione è parzialmente vittoriosa, la definizione avviene con il pagamento del 15 per cento della parte ancora in contestazione.

Un chiarimento analogo è fornito per il giudizio di riassunzione e per il giudizio di revocazione: quando l’ultima pronuncia favorevole al contribuente è intervenuta nel giudizio di rinvio o di revocazione, non si applica il criterio del 5 per cento, ma quello del 15 per cento, poiché non ricorre la soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi. In quest’ultimo caso, la definizione della lite pendente in Cassazione può anche consentire la richiesta di cessata materia del contendere nel diverso giudizio di legittimità ancora pendente.

Per le controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, la circolare distingue due ipotesi. Se si tratta di sanzioni non collegate al tributo, come quella per omessa regolarizzazione di fatture ex articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997, la lite è definibile con le percentuali speciali previste dal primo periodo del comma 3 dell’articolo 6: 15 per cento o 40 per cento del valore della controversia, a seconda della soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al 24 ottobre 2018. Se invece la lite riguarda solo sanzioni collegate a un tributo già definitivamente dovuto, essa può essere definita senza versamento di alcun importo, ai sensi del secondo periodo del comma 3.

La circolare tratta inoltre il caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato dovuta l’imposta e rinviato al giudice di merito per la sola rideterminazione delle sanzioni: in tale situazione la lite resta pendente solo per le sanzioni e può essere definita senza pagamento, poiché il tributo risulta ormai coperto da giudicato.

Consolidato, scomputi e precedenti definizioni

Con riferimento agli accertamenti relativi a società in consolidato emessi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 40-bis del DPR n. 600 del 1973, la circolare ritiene possibile la definizione agevolata della lite relativa all’accertamento di primo livello nei confronti della consolidata, assumendo come valore della controversia la maggiore IRES teorica riferita al maggior imponibile accertato. Ciò è coerente con la finalità di semplificazione della disciplina del consolidato; una volta perfezionata la definizione della lite sul primo livello, può essere chiesta la cessata materia del contendere anche nel giudizio relativo al secondo livello.

Quanto agli importi scomputabili, viene confermato che le somme versate in pendenza di giudizio e non ancora rimborsate dall’Ufficio possono essere detratte dal dovuto per la definizione. Tuttavia, non è mai possibile ottenere la restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto necessario per perfezionare la definizione.

Sono poi esclusi dallo scomputo gli importi corrisposti per precedenti definizioni agevolate di ruoli o carichi, come la definizione dei ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 ex legge n. 147 del 2013 o la definizione prevista dal DL n. 193 del 2016. In tali casi, le somme già pagate si considerano definitive per la parte di lite già definita, ma non riducono l’importo lordo dovuto per la nuova definizione; il valore della controversia va comunque calcolato solo sulla parte ancora contestata.

La circolare affronta anche il rapporto con la definizione di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017 e con la rottamazione dei ruoli del DL n. 148 del 2017. Se una precedente domanda di definizione non si è perfezionata, la lite originaria resta definibile ai sensi dell’articolo 6, purché non si tratti di una lite già chiusa da una precedente definizione agevolata. Nel caso specifico esaminato, il contribuente può definire la lite originaria sulle sanzioni non collegate al tributo rinunciando al ricorso avverso il diniego dell’Ufficio; per la parte già oggetto di rottamazione del carico, il valore della lite va limitato alle somme ancora in contestazione.

Sospensione delle controversie definibili

Per le controversie definibili, la sospensione del processo non opera automaticamente. Il contribuente deve formulare un’apposita richiesta al giudice; in tale caso il processo può essere sospeso fino al 10 giugno 2019. Inoltre, per ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, chi ha aderito alla definizione deve depositare entro il 10 giugno 2019 copia della domanda di definizione e del relativo versamento.

Nel caso in cui penda un appello proposto dall’Ufficio, la domanda di sospensione deve essere presentata presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, che è il giudice davanti al quale il giudizio è attualmente pendente.

Definizione agevolata delle liti ex articolo 7 del DL 119/2018

La circolare chiude con un chiarimento sulla definizione agevolata prevista per le società e associazioni sportive dilettantistiche. Viene precisato che il calcolo degli interessi deve essere effettuato prendendo a riferimento gli interessi così come risultanti dall’avviso di accertamento, cioè quelli accertati dall’Ufficio, senza necessità di individuare un diverso dies ad quem.

Per le liti definibili ex articolo 7, gli importi dovuti sono determinati applicando le percentuali previste dalla norma all’imposta in contestazione e alle sanzioni e interessi accertati:

  • 40 per cento del valore della lite e 5 per cento di sanzioni e interessi, se la lite era pendente in primo grado al 24 ottobre 2018;
  • 10 per cento del valore della lite e 5 per cento di sanzioni e interessi, se l’Amministrazione finanziaria è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia non definitiva depositata alla stessa data;
  • 50 per cento del valore della lite e 10 per cento di sanzioni e interessi, se è risultata soccombente la società o associazione sportiva.

La circolare precisa infine che, pur facendo la norma riferimento alle sanzioni e agli interessi "accertati", la determinazione degli importi deve essere effettuata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.

Punti principali

Atti oggetto delle liti definibili

Non sono definibili le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione per l’imposta di registro relativi ad atti giudiziari, poiché tali atti svolgono essenzialmente funzione di riscossione. Le liti su cartelle di pagamento sono definibili solo se la cartella assume anche natura impositiva; ciò non accade nel caso di omesso versamento di tributi, anche se il contribuente eccepisce la decadenza dei termini di notifica. Per i soci di soggetti in regime di trasparenza fiscale, la lite sul reddito di partecipazione è autonoma rispetto a quella della società, che può definire solo le imposte di propria competenza.

Determinazione degli importi dovuti e percentuali applicabili

La circolare chiarisce che, ai fini della definizione, rileva la situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018: una sentenza sopravvenuta dopo tale data non incide sulla percentuale dovuta. Viene confermata la definibilità con il 90 per cento del valore della controversia quando ricorrono i presupposti di legge, anche in caso di processo sospeso. Si precisa inoltre quando si applica il 5 per cento nelle liti pendenti in Cassazione con soccombenza integrale dell’Agenzia in tutti i precedenti gradi, distinguendo tale ipotesi da quelle in cui l’Amministrazione sia risultata solo parzialmente soccombente, per le quali resta applicabile il 15 per cento per la parte ancora in contestazione. Ulteriori chiarimenti riguardano la definizione di controversie su sole sanzioni, le sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture, il valore della lite nei casi di consolidato, gli importi scomputabili e gli effetti di precedenti rottamazioni o definizioni agevolate.

Effetti di precedenti definizioni e scomputo delle somme

Gli importi già versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati possono essere scomputati dal dovuto per la definizione, ma le somme eccedenti non sono comunque rimborsabili. Diversamente, le somme pagate per precedenti definizioni agevolate di carichi o ruoli non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione, anche se incidono sulla determinazione del valore della lite solo per la parte ancora controversa. La circolare esclude inoltre l’utilizzabilità dell’articolo 6 per rapporti già oggetto di precedenti definizioni non perfezionate, ma ammette la definizione delle liti originarie ancora pendenti nei limiti indicati.

Sospensione del processo

Per le controversie definibili, la sospensione del processo non è automatica: il contribuente deve presentare apposita richiesta al giudice. Per ottenere la sospensione fino al 31 dicembre 2020, chi ha aderito alla definizione deve depositare entro il 10 giugno 2019 copia della domanda di definizione e del versamento. La domanda va presentata alla segreteria della Commissione tributaria presso la quale pende il giudizio nel momento in cui si chiede la sospensione.

Definizione agevolata ex articolo 7 del DL 119/2018

Per le liti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la circolare ribadisce che il calcolo degli importi deve avvenire applicando le percentuali previste dalla norma al valore della lite e agli importi di sanzioni e interessi accertati, tenendo come riferimento gli interessi risultanti dall’avviso di accertamento. Viene chiarito che non occorre individuare un diverso dies ad quem per il calcolo degli interessi, poiché l’articolo 7 fa riferimento agli interessi accertati.

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