Circolare n. 11 del 15/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo della definizione agevolata delle irregolarità formali, introdotta dall’art. 9 del D.L. 119/2018, applicabile alle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 e sanabili con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Vengono precisate le principali violazioni definibili, le esclusioni, gli adempimenti richiesti, le modalità di versamento, la rimozione delle irregolarità, il perfezionamento della regolarizzazione, i rapporti con PVC e contenzioso pendente, nonché la proroga biennale dei termini di decadenza per alcune violazioni constatate in PVC e riferite al 2015.
Definizione agevolata delle irregolarità formali ex art. 9 D.L. 119/2018: chiarimenti applicativi
Definizione agevolata delle irregolarità formali ex art. 9 D.L. 119/2018
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla definizione agevolata delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di natura formale prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. L’istituto consente di regolarizzare violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 mediante il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, con successiva rimozione delle irregolarità ove necessaria.
Ambito soggettivo
La disciplina è applicabile a tutti i contribuenti, a prescindere dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica. Possono accedervi, oltre ai titolari di partita IVA, anche i privati che abbiano commesso violazioni formali nell’adempimento degli obblighi fiscali. Rientrano inoltre i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per disposizione di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
Ambito oggettivo
Sono definibili le sole violazioni di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione o sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta. La circolare evidenzia che si tratta, in generale, di violazioni sanzionate in misura fissa o entro limiti minimi e massimi, non collegate a un omesso, tardivo o errato versamento. Il tratto distintivo è l’idoneità della violazione a ostacolare, anche solo potenzialmente, l’attività di controllo.
Principali violazioni definibili
Tra le fattispecie espressamente richiamate figurano, a titolo esemplificativo:
- dichiarazioni annuali non conformi ai modelli approvati o con dati del contribuente errati o incompleti;
- omessa o irregolare trasmissione delle comunicazioni dei dati fatture e delle liquidazioni periodiche IVA, quando l’imposta risulta comunque assolta;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili nei casi ammessi;
- omessa restituzione dei questionari o restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- omissioni o inesattezze nelle dichiarazioni di inizio, variazione o altre dichiarazioni IVA specifiche;
- errore nella compilazione di dichiarazioni che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedente invece della sua integrazione;
- anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se senza effetti sull’imposta complessiva del periodo;
- tardiva trasmissione di dichiarazioni da parte di intermediari;
- irregolarità commesse dagli operatori finanziari;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione in regime di cedolare secca;
- violazioni documentali e di registrazione di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette, purché senza effetti sulla corretta liquidazione o sulla determinazione del reddito;
- detrazione IVA in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta, in assenza di frode, per violazioni dal 1° gennaio 2018;
- irregolare applicazione dell’inversione contabile, sempre in assenza di frode e quando l’imposta sia comunque stata assolta;
- omessa o irregolare indicazione dei costi black list;
- omesso esercizio dell’opzione in dichiarazione annuale, se il comportamento concludente è coerente con il regime scelto;
- mancata iscrizione al VIES.
Esclusioni
La definizione non riguarda le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Sono inoltre escluse le violazioni riferite ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati, gli atti già definitivi al 19 dicembre 2018, gli atti pendenti divenuti definitivi prima del pagamento della prima rata, nonché gli atti di contestazione o irrogazione sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure, inclusi quelli derivanti da mancato perfezionamento della procedura. La circolare precisa anche che la definizione non può essere usata per far emergere attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero, con conseguente esclusione delle violazioni sul monitoraggio fiscale e su IVIE e IVAFE.
Rientrano tra le esclusioni, inoltre, gli omessi o tardivi pagamenti di cui all’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, più in generale, tutte le violazioni di natura sostanziale. Non sono definibili, tra le altre, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, il ritardo nella garanzia fideiussoria nella liquidazione IVA di gruppo, l’acquisto di beni o servizi senza fattura o con fattura irregolare nei casi in cui la violazione è collegata al pagamento del tributo, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, le violazioni sugli studi di settore, l’indicazione di componenti negativi indeducibili da operazioni inesistenti, l’omessa fatturazione che incide sulla liquidazione del tributo, l’omesso esercizio di opzioni da sanare con remissione in bonis, e l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione incide sul debito d’imposta.
Adempimenti richiesti e versamento
Per perfezionare la regolarizzazione il contribuente deve:
- versare 200 euro per ciascun periodo d’imposta;
- effettuare il pagamento in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019;
- utilizzare il modello F24 con codice tributo PF99, indicando il periodo d’imposta interessato;
- non avvalersi della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
In caso di violazioni commesse da società incorporate o fuse, nel modello F24 devono essere riportati i dati identificativi della società incorporata o fusa, mentre partita IVA e codice fiscale sono quelli dell’incorporante o della società risultante dalla fusione.
Periodi d’imposta interessati
Possono essere definiti i periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, non era ancora decorso il termine di decadenza, oppure le violazioni contenute in atti o procedimenti pendenti al 19 dicembre 2018 e non ancora definitivi alla data del versamento della prima rata. Il contribuente può scegliere liberamente quali e quanti periodi regolarizzare.
Per le violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale, occorre fare riferimento al periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce, non all’anno di presentazione. Se l’irregolarità non è riferibile a un periodo d’imposta, si assume l’anno solare di commissione, come avviene per le violazioni di sostituti, intermediari o altri soggetti che inviano comunicazioni per conto terzi. Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la regolarizzazione produce effetti solo per le violazioni riferite al periodo che termina nell’anno solare indicato nel modello F24.
Rimozione delle irregolarità
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento e, quando necessaria, con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro il 2 marzo 2020. In linea generale, per ciascun periodo d’imposta devono essere rimosse tutte le violazioni. Tuttavia, se alcune irregolarità non sono state rimosse per giustificato motivo, il provvedimento consente di provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito dell’Agenzia delle entrate, ad esempio una lettera di compliance.
La circolare precisa che la mancata rimozione di tutte le irregolarità non impedisce il perfezionamento con riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate nello stesso periodo d’imposta. Inoltre, per alcune fattispecie la rimozione non è necessaria perché la norma sanzionatoria prevede la sola applicazione della sanzione, come nel caso di:
- violazione del principio di competenza senza effetti sull’imposta complessiva;
- addebito di IVA superiore a quella effettiva, dal 1° gennaio 2018, se l’imposta è stata comunque assolta;
- violazioni in materia di inversione contabile, se non connotate da intento evasivo o fraudolento e con imposta effettivamente assolta;
- omessa presentazione della liquidazione periodica IVA, se i dati confluiscono nella dichiarazione annuale.
Al contrario, restano da sanare con rimozione effettiva, tra le altre, le omissioni o irregolarità delle dichiarazioni ex articoli 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA, l’omessa restituzione dei questionari, l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, l’omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat, l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, l’omessa comunicazione della proroga dei contratti di locazione in cedolare secca e l’omessa iscrizione al VIES.
Perfezionamento e effetti della definizione
La regolarizzazione consente di sanare tutte le violazioni formali commesse nello stesso periodo d’imposta, anche se non ancora rilevate o già constatate in un PVC o in un atto sanzionatorio, purché il rapporto non si sia esaurito e la sanzione non sia già definitiva. Se il perfezionamento non avviene, ad esempio per pagamento parziale, non sorge alcun diritto al rimborso delle somme versate. Il perfezionamento non dà inoltre luogo alla restituzione di somme già corrisposte ad altro titolo per violazioni formali, salvo che la restituzione avvenga in esecuzione di una sentenza o di un provvedimento di autotutela sull’atto definito.
PVC, contenzioso pendente e coordinamento con altre definizioni
La definizione è ammessa anche per violazioni già oggetto di processi verbali di constatazione o di atti sanzionatori, se non definitivamente cristallizzati alla data rilevante e se non già definiti con altri istituti prima del versamento della prima rata. È inoltre possibile utilizzare la definizione in presenza di controversia tributaria pendente. In tale ipotesi, una volta perfezionata la regolarizzazione, il contribuente deve comunicare la rinuncia al giudizio.
La circolare chiarisce anche che, quando in contestazione vi sono sia violazioni formali sia violazioni sostanziali, la definizione ex articolo 9 può operare solo per le prime; per le seconde occorre fare riferimento, se ne ricorrono i presupposti, alla diversa definizione prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018.
Proroga dei termini di decadenza
Per le violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015 e oggetto di processi verbali di constatazione, i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione sanzioni sono prorogati di due anni, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente. La proroga opera per il solo fatto che la violazione formale sia stata constatata in un PVC rientrante nell’ambito dell’articolo 9, a prescindere dall’adesione alla definizione agevolata e dal suo eventuale perfezionamento.
Punti principali
Ambito soggettivo e oggettivo
La definizione può essere utilizzata da tutti i contribuenti, indipendentemente da attività svolta, regime contabile e natura giuridica, nonché da sostituti d’imposta, intermediari e altri soggetti obbligati a comunicazioni fiscali. Riguarda irregolarità, infrazioni e omissioni di natura formale commesse entro il 24 ottobre 2018 che non incidono su base imponibile, liquidazione o pagamento di imposte e tributi.
Violazioni definibili a titolo esemplificativo
La circolare elenca numerose fattispecie sanabili, tra cui: dichiarazioni non conformi ai modelli approvati, omissioni o irregolarità nelle comunicazioni IVA e nelle LIPE, elenchi Intrastat incompleti o tardivi, irregolare tenuta delle scritture contabili nei casi ammessi, omessa restituzione dei questionari, errori nelle dichiarazioni di inizio o variazione attività IVA, tardiva trasmissione di dichiarazioni da parte di intermediari, irregolarità degli operatori finanziari, omissioni o ritardi nel sistema tessera sanitaria, errata opzione con comportamento concludente, mancata iscrizione al VIES e altre violazioni formali analoghe.
Esclusioni dalla regolarizzazione
Sono escluse le violazioni sostanziali, quelle relative ad ambiti impositivi diversi da quelli indicati, gli atti già definitivi alla data del 19 dicembre 2018, gli atti diventati definitivi prima del versamento della prima rata, nonché le violazioni connesse alla voluntary disclosure e all’emersione di attività estere. Restano fuori anche gli omessi o tardivi pagamenti, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, le violazioni sugli studi di settore, i componenti negativi indeducibili da operazioni inesistenti, l’omessa fatturazione che incide sul tributo e alcune fattispecie per le quali opera il recupero dell’imposta o la remissione in bonis.
Adempimenti: versamento e rimozione
Il perfezionamento richiede il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020, oppure in unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il pagamento avviene con F24, codice tributo PF99, senza compensazione. È inoltre necessaria, ove possibile, la rimozione delle irregolarità entro il 2 marzo 2020, con possibilità di regolarizzazione entro 30 giorni da un invito dell’Agenzia in presenza di giustificato motivo.
Rapporti con PVC, controversie e proroga dei termini
La regolarizzazione è ammessa anche per violazioni già constatate o sanzionate, purché non definitivamente esaurite e non già definite con altri istituti. In caso di controversia pendente, il contribuente può aderire alla definizione formale ma deve rinunciare al giudizio dopo il perfezionamento. Per le violazioni formali constatate in PVC e commesse fino al 31 dicembre 2015, i termini per l’atto di contestazione o di irrogazione sanzioni sono prorogati di due anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo della definizione agevolata.
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