Sentenza del 05/04/2019 n. 9616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa all'accertamento di maggiori IRES, IRAP e IVA per il 2005. Ha sostenuto, principalmente, l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo nonostante la congruità rispetto agli studi di settore, l'insufficiente motivazione dell'avviso e della sentenza, l'irrilevanza dei valori OMI e delle richieste di mutuo, nonché l'illogicità della riduzione del 20% applicata dai giudici di merito. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha contestato invece la riduzione dei maggiori ricavi accertati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti: modesto utile di bilancio, scarsa remunerazione del capitale investito, finanziamenti infruttiferi dei soci e maggiori valori indicati in alcune richieste di mutuo degli acquirenti, oltre agli elementi relativi ai valori immobiliari. La congruità agli studi di settore non impediva l'accertamento, trattandosi di uno strumento non esclusivo. È stata mantenuta la riduzione del 20% dei ricavi accertati, giustificata dalla posizione periferica degli immobili. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, mentre la società deve versare il doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire maggiori ricavi o redditi anche quando la contabilità è formalmente regolare, purché emerga una sua inattendibilità sostanziale e siano presenti elementi indiziari convergenti. Non è necessario che l'accertamento si basi esclusivamente sugli studi di settore o che ricorra uno specifico grave scostamento previsto per parametri o studi.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
La censura di omessa o apparente motivazione deve essere specifica e indicare con precisione quale questione sia stata omessa e in quali atti processuali essa sia stata dedotta.
Artt. 112 e 132 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato e contenuto-forma della sentenza.
La deduzione di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale della domanda o del motivo di appello non esaminato; una contestazione generica è inammissibile.
Art. 348-ter c.p.c.
Disciplina della cosiddetta doppia conforme.
La limitazione alla censurabilità della motivazione per doppia conforme non era applicabile agli appelli introdotti prima dell'11 settembre 2012. Nel caso concreto, tuttavia, le doglianze della società erano comunque inammissibili o infondate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
A seguito del rigetto del ricorso principale, la società è stata condannata al pagamento del doppio contributo unificato.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17
Preclusione, a determinate condizioni, dell'accertamento verso contribuenti con ricavi superiori al livello di congruità.
La limitazione non era applicabile al periodo d'imposta 2005, anteriore alla disciplina introdotta dalla legge.
Massime di principio
- La conformità dei ricavi agli studi di settore non impedisce automaticamente un accertamento analitico-induttivo: l'Ufficio può utilizzare altri elementi presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti.
- Valori OMI, richieste di finanziamento degli acquirenti, caratteristiche degli immobili, redditività anomala e finanziamenti soci possono concorrere, insieme, a dimostrare l'esistenza di ricavi non dichiarati; i soli valori OMI, invece, non sono necessariamente sufficienti.
- La contestazione dell'omessa pronuncia deve indicare esattamente il motivo o la domanda non esaminata e gli atti processuali in cui è stata formulata; eccezioni nuove o generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- La Cassazione non riesamina normalmente la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, inclusa la quantificazione di una riduzione dei ricavi, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- Una riduzione del maggior reddito accertato può essere mantenuta se il giudice di merito la giustifica con elementi concreti, come la localizzazione periferica degli immobili.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere tenuto al pagamento del doppio contributo unificato; le spese possono tuttavia essere compensate quando ricorrono giusti motivi.
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