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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota (decreto) del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 2 gennaio 2026, recante il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001; - della nota del preavviso di rigetto; ………..per l’accertamento… del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella sede richiesta.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, con relativo preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegnazione nella sede richiesta, oltre alla tutela cautelare. Con una precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva rilevato che il diniego era motivato mediante generiche esigenze organizzative e di servizio della sede di appartenenza, la fungibilità delle mansioni, una sommaria minore significatività delle esigenze operative delle sedi richieste e un'indeterminata indicazione di sovraorganico. Il giudice aveva quindi ordinato il riesame, imponendo all'Amministrazione di specificare le concrete esigenze organizzative della sede di appartenenza, la specificità del ruolo del dipendente eventualmente ostativa al trasferimento, l'effettiva consistenza organica delle sedi coinvolte e le ragioni della ritenuta minore significatività delle esigenze operative delle sedi richieste, in modo da comparare adeguatamente le esigenze di servizio con il bene tutelato dall'art. 42-bis. In esecuzione interinale della precedente ordinanza, l'Amministrazione ha concesso l'assegnazione temporanea presso una sede indicata, precisando tuttavia che avrebbe potuto rivedere la posizione all'esito del contenzioso; il TAR ha ritenuto che tale provvedimento avesse natura soltanto provvisoria e cautelare e non costituisse il definitivo riesame richiesto.

La decisione

Il TAR ha ordinato al Ministero dell'Interno di adottare e depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza un nuovo e definitivo provvedimento, di conferma o di revoca del diniego impugnato, all'esito di una rinnovata istruttoria e con motivazione adeguata secondo i criteri già indicati nella precedente ordinanza cautelare. Il giudice ha escluso che la sola concessione provvisoria dell'assegnazione temporanea, limitata alla fase cautelare e accompagnata dalla riserva di rivedere la posizione all'esito del giudizio, fosse sufficiente a dare esecuzione all'ordine di riesame. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 29 aprile 2026; la decisione sulle spese è stata rinviata alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La concessione dell'assegnazione temporanea deve essere valutata dall'Amministrazione mediante una concreta comparazione tra il bene tutelato dalla disposizione e le specifiche esigenze organizzative e di servizio, adeguatamente istruite e motivate.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta nel giudizio.

Massime di principio

  • In sede di riesame imposto dal giudice cautelare, l'Amministrazione non può limitarsi a concedere provvisoriamente il beneficio per la durata del processo, con riserva di rivedere la posizione all'esito del contenzioso: deve adottare un provvedimento definitivo di conferma o revoca dell'atto originario.
  • Il diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 deve indicare in modo concreto e specifico le esigenze organizzative e di servizio ritenute prevalenti, la consistenza organica delle sedi coinvolte, la rilevanza delle esigenze operative di ciascuna sede e l'eventuale specificità delle mansioni del richiedente ostativa al trasferimento.
  • Le esigenze organizzative genericamente riferite alla fungibilità delle mansioni o alla situazione di organico non soddisfano l'obbligo motivazionale quando non siano accompagnate da una puntuale istruttoria sulla sede di appartenenza e sulle sedi richieste.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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