Cassazione Penale, Sentenza n. 27971/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per i reati commessi telefonicamente al fine di ottenere informazioni e molestare Anisoara Gurita: 1) chiedeva che il reato di cui al capo c) (attribuzione di falso nome e falsa qualità, art. 494 c.p.) fosse assorbito nel reato di cui al capo a) (sostituzione di persona, art. 495 c.p.), per la presunta sussidiarietà del primo; 2) censurava la affermazione di responsabilità per il reato di disturbo del regolare servizio (art. 340 c.p.), sostenendo contraddittorietà della motivazione e travisamento della deposizione del testimone Valente Bruno, che a suo dire non avrebbe riferito alcun disservizio; 3) lamentava la mancanza di motivazione sulla responsabilità relativa al capo c). I fatti di base: telefonate con dichiarazione di falsa identità (tra cui dichiararsi ispettore) per ottenere informazioni su Anisoara Gurita, invio di una volante e turbativa del servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché gli episodi del capo c) riguardano l'attribuzione di falsa identità a privati e non la sostituzione di persona verso pubblici ufficiali, dunque non operava l'assorbimento invocato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una rivalutazione del fatto e del significato della prova, materia non sindacabile in questa sede di legittimità salvo vizi manifesti e non opinabili. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva esaminato e motivato l'identificazione dell'autore e il movente persecutorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Riferito alla sostituzione di persona; la Corte ha valutato che i fatti contestati al capo a) riguardavano dichiarazioni indirizzate a pubblici ufficiali per ottenere informazioni.
art. 340 cod. pen.
Riferito al turbamento del regolare servizio; la Corte d'appello ha ritenuto provato che le telefonate abbiano inciso sull'attività del commissariato e sull'invio della volante, valutazione non sindacabile in cassazione come mera rivalutazione probatoria.
art. 494 cod. pen.
Riferito all'attribuzione di falso nome e falsa qualità nei confronti di privati; la Corte di cassazione ha ritenuto che tali episodi non fossero assorbibili nel reato di sostituzione di persona contestato al capo a).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Invocato per i limiti della impugnazione in cassazione rispetto ai motivi consentiti dal ricorrente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per precisare i limiti del sindacato di legittimità: sono escluse le censure che mirino solo a una rivalutazione del significato della prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione una decisione di merito, non è sufficiente contestare la valutazione delle prove: la censura deve dimostrare un vizio di motivazione specifico e non meramente opinabile o una violazione di legge.
- I delitti connessi all'uso di false qualità vanno distinti a seconda che la condotta sia diretta a pubblici ufficiali o a privati; l'eventuale assorbimento tra reati richiede una chiara coincidenza normativa e fattuale.
- Le accuse di travisamento della prova sono ammissibili in cassazione solo se evidenziano una difformità palese e non contestabile tra il senso letterale della dichiarazione e l'interpretazione resa dal giudice; critiche generiche alla valutazione probatoria non vengono accolte.
- Nel caso di reati che coinvolgono l'interferenza con il servizio pubblico, il giudice valuta globalmente se la condotta abbia effettivamente arrecato turbativa, e tale valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante selezionare censure rilevanti e fondate prima di adire la Cassazione.
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