Sentenza n. 7734/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento: - del Decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/12/2022, n. 29985/GRFVG e del relativo allegato A; - degli atti e delle note degli Enti della Regione e di quelli del Servizio Sanitario Regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022; - delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022: - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso notificata alle parti intimate e del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate fra tutte le parti, in considerazione dell'andamento e dell'esito del giudizio.
Atto impugnato: Decreto regionale del 14 dicembre 2022 e decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, con i relativi atti presupposti e allegati
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dei relativi allegati e degli atti presupposti, nonché dei decreti del Ministero della Salute, adottati anche di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e delle relative tabelle. Il testo della sentenza non espone i motivi di legittimità dedotti, poiché, prima dell'udienza di discussione, la ricorrente ha notificato alle parti intimate una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dal sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica incidenza sulla decisione estintiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle parti intimate, unita al sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti quando lo giustifichino l'andamento e l'esito del giudizio.
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