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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17212/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA relative all’anno 2002. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, da un lato, la nullità per omessa notificazione dell’atto presupposto e, dall’altro, il difetto di motivazione dell’atto di riscossione. In appello la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse emesso un nuovo avviso di accertamento, ma si fosse limitato a iscrivere a ruolo una pretesa minore rispetto a quella originaria, già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, a seguito del riconoscimento di errori di calcolo e della conseguente riduzione interna dell’imposta e delle sanzioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione e notificazione dell’atto impositivo e della cartella, assumendo la nullità della cartella per mancata notificazione del presupposto; 2) violazione delle norme sul contenuto e motivazione della cartella, sostenendo che l’atto fosse insufficiente sotto tale profilo; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla definizione agevolata delle sanzioni ex d.lgs. n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva introdotto una nuova pretesa tributaria, ma aveva soltanto rinunciato a una parte di un credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, dopo aver rilevato un errore di calcolo. Per tale ragione non era necessario un nuovo avviso di accertamento né una specifica comunicazione, e non occorreva neppure una motivazione analitica della cartella, essendo sufficiente il richiamo al titolo originario e alla sentenza definitiva. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR aveva implicitamente respinto anche la censura sulla definizione agevolata delle sanzioni, ritenendo che non vi fosse una nuova pretesa suscettibile di riattivare quella procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato, ed è stato altresì disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della nullità per mancanza di un valido atto presupposto; la Corte esclude la violazione perché non vi era un nuovo accertamento ma una riduzione di una pretesa già definitivamente accertata.

  • art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994

    invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa necessità di nuovo atto impositivo in presenza di mera riduzione del credito già giudizialmente accertato.

  • art. 2 d.m. n. 37 del 1997

    richiamato per la disciplina degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte nega che il caso richiedesse un ulteriore provvedimento motivato.

  • art. 4 d.m. n. 37 del 1997

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene sufficiente il richiamo alla sentenza passata in giudicato e all'atto originario.

  • art. 6 l. n. 212 del 2000

    richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte esclude il vizio della cartella perché il contribuente era già a conoscenza della pretesa originaria definitivamente accertata.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente; la decisione valorizza l'assenza di una nuova lesione o sorpresa per il contribuente.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    invocato per il difetto di motivazione; la Corte ritiene legittimo il contenuto della cartella in quanto sintetico ma idoneo a identificare il titolo della pretesa.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione; la Corte afferma che era sufficiente il rinvio all'avviso di accertamento e alla sentenza definitiva.

  • artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamati sulla struttura della cartella e dell'iscrizione a ruolo; la Corte ritiene sufficiente l'indicazione sintetica degli elementi essenziali del ruolo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la denunciata omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché la CTR ha deciso implicitamente sul punto della definizione agevolata delle sanzioni.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in relazione alla pretesa definizione agevolata delle sanzioni; la Corte afferma che tale procedura non era nuovamente attivabile mancando una nuova pretesa.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria si limita a ridurre in via interna una pretesa tributaria già definitivamente accertata in giudizio, non sorge una nuova pretesa impositiva e non è necessario emettere un nuovo avviso di accertamento o una ulteriore comunicazione al contribuente.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata se consente di individuare in modo univoco il titolo della riscossione, anche mediante il richiamo all'avviso di accertamento originario e alla sentenza passata in giudicato che lo ha definito, senza necessità di una motivazione analitica degli elementi di iscrizione a ruolo.
  • In presenza di una mera riduzione del credito già giudizialmente consolidato, il contribuente non può invocare la riapertura di procedure agevolative riferite alle sanzioni come se si trattasse di una nuova contestazione; l'assenza di innovazione lesiva impedisce la riattivazione di tali benefici.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di appello, pur senza espressione testuale sul singolo motivo, ne contenga il rigetto implicito perché incompatibile con la ratio della motivazione adottata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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