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Sentenza

Sentenza n. 4055/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 26 giugno 2026, notificato in data 29 giugno 2026, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.P.L.S., la sospensione della licenza dell'attività alberghiera denominata “RESIDENCE -OMISSIS-" per la durata di giorni 15; e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202602414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione per quindici giorni della licenza dell'attività alberghiera ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sospensione della licenza alberghiera disposta dal Questore dopo che, durante un controllo, erano state identificate diciannove persone presenti nella struttura, mentre soltanto quattro nominativi risultavano comunicati all'Autorità di pubblica sicurezza tramite il portale AlloggiatiWeb. Dei quindici ospiti non comunicati, nove risultavano gravati da precedenti penali o di polizia e uno era oggetto di un rintraccio per la notifica di un ordine di esecuzione di pena pecuniaria. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e il difetto dei presupposti, sostenendo che la sospensione avrebbe utilizzato una misura di ordine pubblico per sanzionare un illecito meramente formale già penalmente previsto dall'art. 109 T.U.L.P.S.; ha inoltre prospettato il carattere persecutorio o discriminatorio dell'azione amministrativa e l'assenza di risse, tumulti o disordini. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e graduazione, ritenendo eccessiva la sospensione di quindici giorni in relazione a un singolo episodio e a un errore materiale della dipendente incaricata delle registrazioni, successivamente ricoverata in ospedale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la sospensione. L'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale e preventivo, volto a impedire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, non avente natura sanzionatoria e distinto dalla responsabilità penale per la violazione dell'art. 109 T.U.L.P.S. L'omessa comunicazione delle generalità degli ospiti non costituisce un mero illecito formale, poiché l'obbligo di comunicazione è funzionale alla tempestiva conoscenza, da parte della polizia, dei nominativi delle persone alloggiate e alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la mancata comunicazione riguardava quindici ospiti, dieci dei quali stranieri, e nove gravati da precedenti penali o di polizia: tali elementi giustificavano il giudizio di pericolo posto a fondamento del provvedimento. È stata respinta anche la giustificazione dell'errore materiale della dipendente, poiché il titolare risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti illeciti dei soggetti inseriti nella propria organizzazione quando le mansioni loro affidate abbiano agevolato o reso possibile la condotta. L'assenza di risse o disordini non esclude l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., che contempla anche l'ipotesi autonoma dell'esercizio costituente comunque un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La durata di quindici giorni è stata ritenuta proporzionata alla gravità e all'estensione della violazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile in presenza di una situazione di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica; la sospensione non ha natura sanzionatoria ed è sindacabile per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza, anche sotto il profilo della proporzionalità.

  • art. 109 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    L'obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate è funzionale alla tempestiva conoscenza dei nominativi da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza e alla prevenzione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica; la sua violazione integra un reato omissivo proprio e non un mero illecito formale.

  • D.M. 7 gennaio 2013

    Impone ai gestori delle strutture ricettive obblighi di identificazione degli ospiti e di comunicazione delle loro generalità alle forze dell'ordine.

  • artt. 17 e 109 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il combinato disposto è stato indicato quale base della notizia di reato relativa all'omessa comunicazione delle generalità degli ospiti.

  • art. 2049 c.c.

    Il titolare risponde dei fatti illeciti commessi dal dipendente nell'esercizio delle mansioni affidategli quando tali mansioni abbiano agevolato o reso possibile la condotta; l'errore della dipendente incaricata delle registrazioni non esclude quindi la riferibilità della violazione alla struttura.

  • art. 41 Cost.

    L'iniziativa economica privata incontra il limite dell'utilità sociale e del divieto di recare danno alla sicurezza e alla salute pubblica, limite cui si collega il potere preventivo previsto dall'art. 100 T.U.L.P.S.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a impedire il protrarsi o il verificarsi di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; può quindi concorrere con la responsabilità penale derivante dalla violazione di obblighi previsti dal T.U.L.P.S.
  • L'omessa comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli ospiti di una struttura ricettiva, prevista dall'art. 109 T.U.L.P.S., non costituisce un illecito meramente formale, poiché l'obbligo è strumentale alla tempestiva individuazione di persone pericolose e alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., la situazione di pericolo può derivare anche dall'omessa registrazione di numerosi ospiti, soprattutto quando una parte significativa di essi risulti gravata da precedenti penali o di polizia; non è necessario che nel locale si siano verificati risse, tumulti o disordini.
  • L'errore materiale del dipendente incaricato degli adempimenti di registrazione non esclude la riferibilità della condotta al titolare della struttura, quando le mansioni affidate abbiano agevolato o reso possibile l'omissione; trova applicazione il criterio di responsabilità previsto dall'art. 2049 c.c.
  • La durata della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. deve essere valutata alla luce della proporzionalità tra la misura preventiva e la gravità concreta della situazione di pericolo, considerando numero degli ospiti non comunicati e loro eventuali precedenti; una sospensione di quindici giorni può risultare proporzionata in presenza di omissioni riguardanti quindici ospiti, nove dei quali gravati da precedenti penali o di polizia.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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