Cassazione Penale, Ordinanza n. 01396/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di rideterminare la data di consumazione del reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e, applicando la legge più favorevole anteriore al 2005, dichiarare la prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza di condanna. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere di non poter intervenire, poiché si sarebbe trattato di una pena illegale e, quindi, di una questione che imponeva un intervento correttivo del giudice dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la questione della diversa determinazione della data di consumazione era già stata posta e decisa nel giudizio di cognizione, e che il giudice dell'esecuzione non dispone di poteri per rimettere in discussione quanto accertato in sentenza né per reinterpretare diversamente il giudicato; ha inoltre escluso che si trattasse di pena illegale. In via ulteriore ha richiamato il principio per cui in sede esecutiva possono essere dichiarate solo le cause estintive del reato maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate. La Corte ha confermato il rigetto dell'istanza esecutiva, ribadendo che il giudice dell'esecuzione non può rideterminare la data di commissione del reato come accertata nel giudizio di cognizione, né dichiarare la prescrizione maturata nel corso del giudizio di cognizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Indica il reato associativo oggetto dell'istanza esecutiva di rideterminazione della data di consumazione e di conseguente eccezione di prescrizione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rideterminare la data di consumazione del reato quando tale dato sia stato già accertato e trattato nel giudizio di cognizione, né può reinterpretare il giudicato in senso difforme.
- La nozione di pena illegale non consente, di per sé, di attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di rimettere in discussione un accertamento coperto da giudicato sui fatti storici rilevanti per la consumazione del reato.
- In sede esecutiva possono essere dichiarate solo le cause estintive del reato maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna; non è quindi deducibile davanti al giudice dell'esecuzione la prescrizione già maturata nel corso del procedimento di cognizione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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