Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005, fondato sulla plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Su istanza del contribuente, l’Ufficio aveva successivamente emesso un atto di autotutela parziale rideterminando il quantum della pretesa. Il contribuente aveva impugnato tale atto e la CTR del Lazio aveva accolto il suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva invece rigettato il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione e cessazione della materia del contendere, deducendo che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e aveva anche versato quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata e del pagamento integrale di quanto previsto dalla relativa disciplina. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha altresì regolato le spese ponendole a carico della parte che le ha anticipate, secondo l’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha infine escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui, quando la causa di inammissibilità/estinzione sopravvenga alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono i presupposti per tale ulteriore onere.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
L’adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa è idonea a determinare l’estinzione del giudizio; se il debitore ha anche pagato integralmente il dovuto rateizzato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità o estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge, accompagnata dal pagamento integrale di quanto dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente.
- Quando l’estinzione del processo di cassazione deriva da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, non può essere imposto il doppio contributo unificato previsto per i casi di inammissibilità o improcedibilità originarie.
- In presenza di definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale dettata dalla normativa che consente la chiusura della controversia.
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