Cassazione Penale, Sentenza n. 865/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 per mancata spiegazione della mancata applicazione della causa di improcedibilità del reato; 2) vizio argomentativo per motivazione generica e non specifica sul caso concreto; 3) violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998: si contestava che il trattenimento sul territorio nazionale non fosse illegittimo in assenza di un provvedimento che ingiungesse il rimpatrio volontario ai sensi della direttiva 2008/115/CE (art. 7, par. 1).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la decisione del Giudice di Pace avesse adeguatamente motivato il diniego della causa di improcedibilità, specificando che la condotta non presentava i caratteri di particolare tenuità 'per natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo'. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, senza indicazione di elementi decisivi di fatto omessi. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che l'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 non è incompatibile con la direttiva 2008/115/CE e che, ai fini della configurabilità del reato di ingresso/soggiorno illegale, è sufficiente dimostrare l'assenza di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
La norma riguarda la causa di improcedibilità per fatti di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente il rifiuto dell'applicazione della causa, valutando natura, mezzi, oggetto, tempo e luogo della condotta.
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
La disposizione punisce ingresso e soggiorno illegale nello Stato; la Corte afferma che per la configurabilità del reato è sufficiente provare l'assenza di titolo legittimante l'ingresso o soggiorno o l'incapacità dell'imputato di documentarlo.
Direttiva 2008/115/CE (c.d. Return Directive), art. 7, par. 1
la direttiva pone un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo
La Corte interpreta la direttiva come finalizzata a regolare le modalità del rimpatrio volontario, ma non come norma che renda regolare la permanenza irregolare; dunque la previsione di un termine per la partenza volontaria non impedisce l'applicazione di sanzioni penali per l'ingresso o soggiorno illegale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha considerato che i motivi erano formulati in modo generico e non rispettavano i requisiti di specificità richiesti.
Massime di principio
- Quando si impugna la mancata applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità, occorre contestare le specifiche ragioni indicate dal giudice di merito e spiegare punto per punto perché la valutazione è errata; accuse generiche saranno dichiarate inammissibili.
- Per censurare la motivazione di merito in Cassazione è necessario indicare chiaramente quali elementi di fatto decisivi siano stati omessi o travisati e come ciò avrebbe potuto condurre a diverso esito; mere affermazioni di genericità non sono sufficienti.
- La disciplina penale sull'ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. 286/1998) è compatibile con la Direttiva 2008/115/CE: il termine per la partenza volontaria previsto dalla direttiva non trasforma la permanenza irregolare in regolare né impedisce l'accertamento del reato, pertanto la prova dell'assenza di titolo legittimante è normalmente sufficiente per la configurazione del reato.
- Se si intende contestare la legittimità del trattenimento o sostenere l'esistenza di un provvedimento di rimpatrio volontario o di altro titolo che legittimi la permanenza, è fondamentale produrre o indicare nel processo le prove documentali specifiche (provvedimenti amministrativi, comunicazioni formali, ecc.).
- In sede di cassazione è importante formulare motivi specifici, ben delimitati e supportati da riferimenti precisi agli atti e alla motivazione impugnata, per evitare l'inammissibilità per genericità.
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