Cassazione Penale, Sentenza n. 5034/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/03/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato applicabile la disciplina della continuazione tra due condanne per il reato di falsa attestazione/dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno e 6 mesi, applicando un aumento di 6 mesi per la continuazione. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione della normativa sulla continuazione (art. 671 c.p.p. richiamato) e vizio di motivazione, sostenendo che l'aumento di 6 mesi fosse eccessivo e non adeguatamente motivato, specie in considerazione della pena irrogata dal giudice della cognizione per il reato satellite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente determinato la pena complessiva: ha individuato il reato più grave, stabilito la pena base e applicato un modesto aumento per la continuazione motivandolo con i criteri dell'art. 133 c.p. e con la valutazione della personalità del condannato. La Corte ha inoltre ricordato il principio secondo cui, quando l'aumento è di esigua entità e la pena complessiva resta vicina al minimo edittale, la motivazione può essere sintetica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come disposizione relativa alla disciplina pratica della continuazione da applicare dal giudice dell'esecuzione; la Corte conferma che il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l'aumento per ciascun reato satellite
art. 495 cod. pen.
Norma sostanziale dei reati oggetto delle sentenze (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale); utilizzata per identificare le fattispecie cui si applica la continuazione
art. 133 cod. pen.
Usato come riferimento per i criteri di determinazione della pena (circostanze da valutare); la Corte ritiene sufficiente, quando la pena complessiva resta vicina al minimo edittale, un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 per motivare la congruità della pena
art. 132 cod. pen.
Riferimento al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte afferma che un aumento di esigua entità esclude in radice l'abuso del potere discrezionale ai sensi di tale norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Nel caso di continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite
- Se la pena complessiva è vicina al minimo edittale, una motivazione sintetica che richiami i criteri dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente per dimostrarne la congruità
- Quando l'aumento per continuazione è di modesta entità il giudice non è tenuto a motivare in modo estremamente dettagliato l'incremento, salvo che l'aumento raggiunga o superi il minimo edittale per il reato satellite, caso in cui l'onere motivazionale si intensifica
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena complessiva anche in modo da applicare per il reato satellite una pena inferiore a quella pronunciata in primo grado, purché ciò sia adeguatamente valutato con riferimento ai criteri legali e alla personalità del condannato
- Il rigetto del ricorso comporta, di regola, l'assoggettamento del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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