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Ordinanza

Ordinanza n. 4096/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento (non avente numero) dello Sportello Unico per l'Immigrazione - U.T.G. di Roma contenuto nel corpo della pec del 7 febbraio 2026 destinata a -OMISSIS- e all'interno del Portale ALI, di rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare -OMISSIS-del 7 febbraio 2025 avanzata dalla Sig.ra -OMISSIS- in favore della lavoratrice straniera-OMISSIS-, per la quale era stato emesso il nulla-osta P-RM/L/Q/-OMISSIS-, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali incluso il decreto di diniego del visto d'ingresso n. -OMISSIS- emesso dal Consolato d'Italia a Manila in data 25 marzo 2026 nei confronti della lavoratrice-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202605357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato domestico e decreto consolare di diniego del visto d’ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rifiuto dello Sportello Unico per l’Immigrazione, motivato dalla mancata conferma della richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti relativi alla domanda di visto presentata dalla lavoratrice straniera. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e consequenziali, incluso il diniego del visto d’ingresso emesso dal Consolato d’Italia a Manila. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha rappresentato che, considerate le documentate gravi condizioni che avevano impedito la conferma tempestiva, lo Sportello Unico aveva ripristinato la domanda e che il sistema informatico avrebbe proceduto al rilascio automatico del nulla osta, subordinatamente all’acquisizione dei pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare perché, a seguito del ripristino della domanda da parte dello Sportello Unico e del prospettato rilascio automatico del nulla osta, è venuta meno l’esigenza cautelare originariamente dedotta. Il Collegio non ha definito nel merito l’azione di annullamento, ma ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, anche per consentire la verifica dell’esito del procedimento di rivalutazione e la trattazione congiunta con il ricorso autonomo proposto dalla lavoratrice contro il diniego del visto. L’ordinanza dispone inoltre l’esecuzione da parte dell’Amministrazione e l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e della lavoratrice.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio cautelare, l’Amministrazione ripristina la domanda precedentemente rifiutata e avvia un procedimento idoneo a condurre al rilascio del provvedimento richiesto, subordinatamente agli ulteriori pareri previsti, può venir meno l’esigenza cautelare posta a fondamento del ricorso.
  • Il venir meno dell’esigenza cautelare per effetto della riedizione dell’attività amministrativa non determina necessariamente la definizione nel merito dell’azione di annullamento; il giudice può rinviare la trattazione per verificare l’esito del procedimento rivalutato.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare motivato dal venir meno dell’esigenza cautelare non equivale a una pronuncia di legittimità sul provvedimento originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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