Sentenza del 14/01/2022 n. 1031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione (per mancato esame di un motivo) e, pronunciando sul ricorso per cassazione originario, lo ha accolto con riferimento al quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR per il Friuli Venezia Giulia per ulteriore decisione, con disposizione sulla regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della detrazione IVA applicata alle vendite delle unità immobiliari. L'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione sostenendo che la società austriaca non aveva una stabile organizzazione in Italia, non era iscritta alla CCIAA di Udine e non possedeva partita IVA italiana. Il contribuente sosteneva invece l'esistenza di una stabile organizzazione (cantiere aperto per oltre 12 mesi, direzione e coordinamento dei lavori, ufficio vendite) e la legittimità della detrazione IVA.
Norme richiamate
Convenzione Italia - Austria 29 giugno 1981
richiamata in relazione all'art. 5 sul criterio della stabile organizzazione per la tassazione; utilizzata per valutare la presenza di una stabile struttura nel territorio italiano
L. n. 762 del 1984
norma di recepimento della Convenzione citata, richiamata nel quadro interpretativo
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 162
richiamato nel quadro delle norme fiscali sulla stabile organizzazione per imposte dirette
Modello OCSE, art. 5
criterio internazionale di riferimento per la qualificazione della stabile organizzazione, utilizzato analogicamente per la valutazione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3
richiamato tra le norme IVA rilevanti per definire la soggettività all'IVA e la rilevanza della stabile organizzazione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, punto 8-bis
citato nel contesto delle norme che qualificano operazioni e soggetti rilevanti ai fini IVA
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 19-bis1 lett. i), 38, 38-ter
articoli richiamati rispetto al diritto alla detrazione/ricorso per rimborso IVA e ai criteri per la qualificazione della stabile organizzazione ai fini IVA; in particolare si sottolinea che la nomina del rappresentante fiscale non equivale automaticamente a un centro di attività stabile
Regolamento UE n. 282/2011, art. 10
richiamato per i criteri di autonoma soggettività fiscale della stabile organizzazione ai fini IVA nell'ambito del diritto dell'Unione
Sesta direttiva 77/388/CEE
utilizzata per definire l'interpretazione comunitaria degli elementi caratterizzanti la stabile organizzazione ai fini IVA (complessità organizzativa, pluralità di negozi giuridici, coerenza con attività statutaria)
D.Lgs./norme civili: art. 2507 c.c.
richiamato nell'ambito delle censure relative alla natura dell'attività esercitata dalla società estera
Codice di procedura civile: art. 395 c.p.c.
norma invocata per la revocazione delle pronunce della Cassazione per errore percettivo/omissione di esame di un motivo
Codice di procedura civile: art. 375 c.p.c.
richiamato in relazione alla pronuncia con ordinanza della Corte
Codice di procedura civile: art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione ai motivi di legittimità (violazione di legge e vizio di motivazione) valutati dalla Corte
Massime di principio
- La qualificazione di 'stabile organizzazione' ai fini IVA va valutata sulla base degli elementi sostanziali (presenza di una struttura organizzata, durata, mezzi umani e tecnici, coordinamento e direzione dei lavori, apertura di ufficio vendite) e non su meri adempimenti formali come l'iscrizione alla CCIAA.
- La nomina di un rappresentante fiscale in Italia facilita gli adempimenti IVA ma non si equipara automaticamente alla costituzione di una stabile organizzazione; tuttavia la nomina non preclude il diritto alla detrazione o al rimborso se sussistono elementi sostanziali di presenza stabile.
- La Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione del merito probatorio: le contestazioni circa l'apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito e sono inammissibili in cassazione se si limitano a chiedere una rivalutazione del bilanciamento probatorio.
- L'omesso esame, da parte della Cassazione, di un motivo rilevante può giustificare la revocazione della pronuncia; in sede di revocazione la Corte può tornare a esaminare il merito del ricorso originario.
- Il contribuente deve fornire elementi documentali concreti (fatti decisivi) per dimostrare la sussistenza di una stabile organizzazione: durata dei lavori, contratti, direttore dei lavori, fatture e testimonianze che indicano attività diretta e coordinamento in Italia.
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