Ordinanza n. 2689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Puglia, Sezione III, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché il provvedimento amministrativo relativo alla regolarità della presenza dell’appellante sul territorio nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro un provvedimento dell’Amministrazione dell’interno incidente sulla regolarità della sua presenza sul territorio nazionale. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e del provvedimento impugnato, deducendo doglianze ritenute, a una prima e sommaria delibazione, assistite dal fumus boni iuris e rappresentando il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla situazione di irregolarità della presenza in Italia nelle more della definizione dell’appello.
La decisione
Il Collegio, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in ragione del grave e irreparabile pregiudizio cui l’appellante sarebbe stata esposta a causa dell’irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale. Ha quindi accolto l’appello cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza del TAR e del provvedimento amministrativo impugnato, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del grado sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica per l’11 febbraio 2027. Il dispositivo originario, che riportava erroneamente il verbo “respinge”, è stato successivamente corretto con ordinanza collegiale mediante sostituzione con “accoglie”.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e dell’atto amministrativo impugnato può essere disposta quando, a una prima e sommaria delibazione, le doglianze appaiano assistite dal fumus boni iuris e l’esecuzione o gli effetti dell’atto espongano l’appellante a un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
- La condizione di irregolarità della presenza di una persona straniera sul territorio nazionale può integrare, nelle more della definizione del giudizio, un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora cautelare.
- L’accoglimento della tutela cautelare può essere disposto facendo salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, senza impedire l’esercizio del potere amministrativo in presenza di nuovi o diversi presupposti.
Come è indicizzato
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