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Sentenza

Sentenza del 02/05/2018 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviamento - Calcolo - Profilo delle perdite - Ammesso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del valore di avviamento in presenza di perdite registrate dall'impresa negli anni precedenti alla cessione dell'azienda. La questione centrale è se tali perdite consentano di escludere automaticamente l'esistenza dell'avviamento o di determinarne l'ammontare in misura pari a zero. La sentenza esclude un automatismo: le perdite possono essere rilevanti e devono essere attentamente considerate, ma non esauriscono l'indagine, poiché possono dipendere da fattori estranei all'avviamento. L'avviamento è infatti un valore proprio dell'azienda, non dell'impresa che la gestiva.

La decisione

È stato riconosciuto che il valore di avviamento non può essere aprioristicamente escluso né quanto alla sua esistenza né quanto al suo ammontare per il solo fatto che l'impresa abbia prodotto perdite negli anni precedenti alla cessione. Occorre valutare concretamente se le perdite siano riconducibili a fattori gestionali o contingenti e se, in presenza di una corretta gestione, l'azienda conservi una capacità reddituale o un valore commerciale autonomo. Dal testo non emergono le parti processuali né l'esito formale del ricorso.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 2747/2012

    Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui le perdite dell'impresa non escludono automaticamente l'esistenza o la quantificazione dell'avviamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 613/2006

    Richiamata come precedente conforme alla necessità di distinguere il valore dell'azienda dalle vicende economiche dell'impresa che la gestisce.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2702/2012

    Richiamata per il principio che la presenza di perdite deve essere valutata nell'ambito di un'indagine concreta e non può determinare automaticamente l'azzeramento dell'avviamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22506/2015

    Richiamata come ulteriore conferma della rilevanza autonoma dell'avviamento quale valore dell'azienda.

Massime di principio

  • Le perdite pregresse dell'impresa non comportano automaticamente l'inesistenza o l'azzeramento dell'avviamento.
  • Nella stima dell'avviamento occorre distinguere tra il valore oggettivo dell'azienda e i risultati economici dell'impresa che l'ha gestita.
  • Le perdite devono essere analizzate per individuarne le cause: inefficienze gestionali, fattori contingenti o temporanei non necessariamente compromettono il valore commerciale dell'azienda.
  • La valutazione deve considerare la capacità dell'azienda, se correttamente gestita, di mantenere clientela, organizzazione, posizione sul mercato e potenzialità reddituale.
  • L'esistenza e l'ammontare dell'avviamento richiedono una valutazione concreta e motivata, non una conclusione automatica basata sui soli bilanci in perdita.

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