Sentenza del 02/05/2018 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviamento - Calcolo - Profilo delle perdite - Ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore di avviamento in presenza di perdite registrate dall'impresa negli anni precedenti alla cessione dell'azienda. La questione centrale è se tali perdite consentano di escludere automaticamente l'esistenza dell'avviamento o di determinarne l'ammontare in misura pari a zero. La sentenza esclude un automatismo: le perdite possono essere rilevanti e devono essere attentamente considerate, ma non esauriscono l'indagine, poiché possono dipendere da fattori estranei all'avviamento. L'avviamento è infatti un valore proprio dell'azienda, non dell'impresa che la gestiva.
La decisione
È stato riconosciuto che il valore di avviamento non può essere aprioristicamente escluso né quanto alla sua esistenza né quanto al suo ammontare per il solo fatto che l'impresa abbia prodotto perdite negli anni precedenti alla cessione. Occorre valutare concretamente se le perdite siano riconducibili a fattori gestionali o contingenti e se, in presenza di una corretta gestione, l'azienda conservi una capacità reddituale o un valore commerciale autonomo. Dal testo non emergono le parti processuali né l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 2747/2012
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui le perdite dell'impresa non escludono automaticamente l'esistenza o la quantificazione dell'avviamento.
Cassazione civile, sentenza n. 613/2006
Richiamata come precedente conforme alla necessità di distinguere il valore dell'azienda dalle vicende economiche dell'impresa che la gestisce.
Cassazione civile, sentenza n. 2702/2012
Richiamata per il principio che la presenza di perdite deve essere valutata nell'ambito di un'indagine concreta e non può determinare automaticamente l'azzeramento dell'avviamento.
Cassazione civile, sentenza n. 22506/2015
Richiamata come ulteriore conferma della rilevanza autonoma dell'avviamento quale valore dell'azienda.
Massime di principio
- Le perdite pregresse dell'impresa non comportano automaticamente l'inesistenza o l'azzeramento dell'avviamento.
- Nella stima dell'avviamento occorre distinguere tra il valore oggettivo dell'azienda e i risultati economici dell'impresa che l'ha gestita.
- Le perdite devono essere analizzate per individuarne le cause: inefficienze gestionali, fattori contingenti o temporanei non necessariamente compromettono il valore commerciale dell'azienda.
- La valutazione deve considerare la capacità dell'azienda, se correttamente gestita, di mantenere clientela, organizzazione, posizione sul mercato e potenzialità reddituale.
- L'esistenza e l'ammontare dell'avviamento richiedono una valutazione concreta e motivata, non una conclusione automatica basata sui soli bilanci in perdita.
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